7.4.2.2 Posteggi non destinati all’uso comune

Info IVA per settore 17 · Amministrazione, locazione e vendita di immobili

In vigore · Stato dal 10 ottobre 2022

AFC · Info IVA settore 17 · n. 7.4.2.2 · Italiano

I posteggi che non rientrano nella definizione della cifra 7.4.2.1 sono considerati posteggi non destinati all’uso comune; la loro locazione è di principio imponibile all’aliquota normale, indipendentemente dalla durata della locazione (eccezione: locazione di posteggi in quanto prestazione accessoria dipendente da una locazione di immobili esclusa dall’imposta).

Non sono considerati ad uso comune, segnatamente:

  • i posti di stazionamento in autosili indipendentemente se sono di proprietà di privati o dei poteri pubblici;

  • i posti di stazionamento nelle piazze pubbliche delimitate dall’area stradale da impedimenti di accesso (ad es. barriere o dissuasori);

  • i posteggi attaccati a istituzioni e immobili particolari come ospedali, edifici amministrativi, scuole o stazioni ferroviarie, studi medici o imprese, indipendentemente se si tratta di locazioni di breve durata (ad es. per i visitatori) o di lunga durata (ad es. per il personale);

  • i posteggi gestiti dalle collettività pubbliche su fondi affittati da terzi;

  • i posti di stazionamento nei cosiddetti posteggi Park+Ride, indipendentemente se sono di proprietà di privati o dei poteri pubblici.

Occorre evidenziare che è imponibile all’aliquota normale la locazione che forma oggetto di accordi stipulati fra i contraenti dei contratti di locazione. È per contro irrilevante lo scopo effettivo cui il locatario destina l’oggetto in locazione.

La locazione di posteggi non destinati all’uso comune è tuttavia esclusa dall’imposta (controeccezione) se si tratta di una prestazione accessoria dipendente da una locazione di immobili esclusa dall’imposta. Ciò si verifica quando

  • il locatore e il locatario di ambedue gli oggetti sono i medesimi soggetti giuridici;

  • i posteggi sono a disposizione del locatario per tutta la durata concordata nel contratto di locazione;

  • la prestazione accessoria è marginale rispetto alla prestazione principale;

  • la prestazione accessoria completa e perfeziona sotto il profilo economico la prestazione principale, tanto da essere interdipendente;

  • la prestazione accessoria è usualmente effettuata con la prestazione principale;

  • esistono stretti vincoli di luogo e spazio tra il fondo o l’immobile e i posteggi. Questa condizione è adempiuta quando i posteggi formano parte di un complesso immobiliare unitario o sono ubicati nelle immediate vicinanze del fondo (ad es. un complesso edilizio unifamiliare con un garage sotterraneo comune).

Le summenzionate condizioni devono essere adempiute cumulativamente.

È irrilevante l’assegnazione fissa di un determinato posto. Il locatario può quindi disporre di qualsivoglia posto all’interno di un perimetro prestabilito. Il diritto a un’area dev’essere tuttavia garantito (divieto di superamento delle effettive disponibilità).

La locazione di un intero autosilo o di singoli piani del medesimo è parimenti esclusa dall’imposta, se non si opta per la locazione.