8.4.2 Raggruppamento ai fini del consumo proprio (RCP)

Info IVA per settore 17 · Amministrazione, locazione e vendita di immobili

In vigore · Stato dal 26 maggio 2026

AFC · Info IVA settore 17 · n. 8.4.2 · Italiano

Il concetto del «Raggruppamento ai fini del consumo proprio» deriva dalla legislazione in materia di energia ed è utilizzato nel presente contesto solo in tale accezione; esso non coincide necessariamente con il titolare dell’impresa rilevante ai fini dell’IVA costituito da un raggruppamento di persone (di seguito «comunione»).

Ai fini dell’IVA si applica quanto segue: quando i proprietari fondiari membri di un RCP (inclusi i titolari di un diritto di superficie per sé stante e permanente) agiscono sotto forma di comunione e agiscono in qualità di fornitori della prestazione nei confronti di terzi (art. 20 LIVA), la comunione (RCP) è assoggettata all’imposta in quanto proprietaria fondiaria titolare dell’impresa, se le condizioni legali per l’assoggettamento sono adempiute (→ info IVA Assoggettamento). A tal fine, la forma giuridica della comunione non è determinante (di regola si tratta di società semplici o di CCPP/CCP). Per contro, ai fini dell’IVA, i locatari/affittuari integrati dal proprietario fondiario nel RCP mediante la conclusione di una clausola aggiuntiva al contratto di locazione/affitto, in base alla quale egli fornisce loro energia elettrica, non costituiscono la forma comunitaria del titolare dell’impresa con il proprietario fondiario (né, se del caso, con altri proprietari fondiari membri del RCP).

[Illustrazione: nell’originale]

Qualora i proprietari fondiari membri di un RCP coincidano con tutti i proprietari per piani o comproprietari di una CCPP/CCP già assoggettata all’imposta, si considera che si tratti del medesimo titolare dell’impresa. Ciò significa che i proprietari fondiari membri del RCP non costituiscono un unico soggetto fiscale supplementare (in merito al principio dell’unità dell’impresa; → info IVA Assoggettamento).

La vendita a terzi dell’energia elettrica da parte di una comunione assoggettata all’imposta è imponibile all’aliquota normale se il luogo della fornitura si trova sul territorio svizzero (ad es. fornitura al gestore della rete di distribuzione di energia elettrica prodotta in eccedenza dall’impianto fotovoltaico della comunione). Se nei confronti di terzi assume il ruolo di destinatario della prestazione, la comunione assoggettata all’imposta ha diritto alla deduzione dell’imposta precedente quale titolare dell’impresa secondo le condizioni di cui all’articolo 28 segg. LIVA (→ info IVA Deduzione dell’imposta precedente).

Prima definizione della prassi in seguito alla valutazione di una nuova fattispecie (data di pubblicazione: 26.05.2026; riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).