8.4.3 Destinatari della prestazione di energia autoprodotta

Info IVA per settore 17 · Amministrazione, locazione e vendita di immobili

In vigore · Stato dal 26 maggio 2026

AFC · Info IVA settore 17 · n. 8.4.3 · Italiano

I destinatari della prestazione di energia autoprodotta sono per esempio il gestore della rete di distribuzione, i proprietari del fondo, la CCPP/CCP, una comunione distinta fondata nel contesto di un RPC oppure i locatari o gli affittuari.

Su richiesta del destinatario della prestazione, il prestatore gli rilascia una fattura che soddisfi i requisiti di cui all’articolo 26 LIVA.

[Illustrazione: nell’originale]

La verifica delle circostanze determinanti viene eseguita caso per caso in base a come agisce la persona nei confronti di terzi e alla pertinente documentazione. L’AFC raccomanda pertanto di disciplinare chiaramente i singoli rapporti di prestazione relativi al prestatore, al destinatario e al genere di prestazione nei rispettivi contratti e nelle basi per la regolamentazione dei rapporti verso l’interno e verso l’esterno ([Illustrazione: nell’originale] l’info IVA Assoggettamento contiene ulteriori informazioni sull’attribuzione delle prestazioni e sul rapporto di rappresentanza secondo l’art. 20 LIVA).

[Illustrazione: nell’originale]

Qualora il proprietario fondiario nei rapporti di locazione o di affitto agisca sia come locatore sia come fornitore a titolo oneroso di energia elettrica nei confronti dei locatari o affittuari da lui integrati nel RCP, la fornitura di energia elettrica sul territorio svizzero effettuata a uso esclusivo dell’oggetto locato o affittato costituisce una fornitura imponibile all’aliquota normale, se la fornitura di tale energia elettrica a uso individuale è fatturata nel quadro del conteggio delle spese accessorie (→ cifre 6.3 e 6.3.2.2). Le → cifre 6.3 e 8.1 seg. contengono ulteriori informazioni in merito alla fornitura di energia elettrica ad uso comune nel caso di rapporti di locazione per la cui imposizione non si è optato o nel quadro di un RCP che assume al contempo il ruolo di CCPP e fornisce energia elettrica ad uso comune ai propri proprietari per piani o comproprietari.

Gli esempi sottostanti illustrano nel concreto quanto spiegato in precedenza.

Esempio 1: vendita di energia elettrica autoprodotta (non si è in presenza di un RCP)
L’impresa contribuente X SA è proprietaria unica di tre fondi su cui sono collocati i suoi immobili d’esercizio. Su tutti gli edifici fa installare dei pannelli per l’esercizio ad uso proprio di un impianto fotovoltaico. L’impresa utilizza l’energia elettrica così prodotta innanzitutto nella sua azienda. Il gestore della rete di distribuzione, assoggettato all’imposta, corrisponde all’impresa una rimunerazione per le forniture di energia elettrica che ha prodotto in eccedenza e immesso nella rete di distribuzione. Quando l’energia elettrica autoprodotta è insufficiente, l’impresa la preleva dalla rete di distribuzione con conseguente fatturazione da parte del gestore della stessa.

Sia le forniture di energia elettrica del gestore della rete di distribuzione destinate all’impresa X SA, sia le forniture di energia elettrica prodotta in eccedenza da parte di quest’ultima al gestore della rete di distribuzione sono imponibili all’aliquota normale per ogni prestatore. L’impresa X SA può far valere la deduzione dell’imposta precedente sui prelievi di energia elettrica dalla rete e sui costi d’esercizio e di installazione dell’impianto fotovoltaico nell’ambito della sua attività imprenditoriale legittimante la deduzione dell’imposta precedente (art. 28 segg. LIVA).

[Illustrazione: nell’originale]

Esempio 2: Integrazione del locatario nel RCP da parte del proprietario fondiario
L’impresa contribuente X SA è proprietaria unica di tre fondi su cui sono collocati i suoi immobili d’esercizio impiegati per la sua attività imprenditoriale e un immobile d’esercizio locato, per la cui imposizione l’impresa ha optato (art. 22 LIVA). Su tutti gli edifici l’impresa fa installare dei pannelli per l’utilizzo ad uso proprio di un impianto fotovoltaico. L’impresa utilizza l’energia elettrica così prodotta innanzitutto per la sua attività imprenditoriale in loco. Mediante la conclusione di una clausola aggiuntiva al contratto di locazione, l’impresa costituisce un RCP insieme al locatario. La clausola prevede che l’impresa X SA fornisca l’energia elettrica ad uso individuale e che, in qualità di locatore, fatturi al locatario i costi per il consumo comune e individuale mediante il conteggio delle spese accessorie. Si precisa inoltre che la X SA è responsabile del finanziamento, della gestione e della manutenzione dell’impianto fotovoltaico, oltre a fungere da controparte contrattuale del gestore della rete di distribuzione locale. Il contratto stipulato con il gestore della rete di distribuzione assoggettato all’imposta concernente la fornitura di energia elettrica proveniente dalla rete di distribuzione e l’immissione di energia elettrica eccedente nella rete di distribuzione attribuisce al proprietario fondiario X SA, in qualità di parte contraente che agisce in nome proprio, obblighi e diritti relativi a tali forniture e immissioni di energia elettrica. L’impresa X SA comunica al gestore della rete di distribuzione soltanto i dati del locatario membro del RCP e conferma i propri obblighi in merito all’approvvigionamento energetico di tale locatario in virtù del rapporto vigente all’interno del raggruppamento. Di conseguenza, il gestore della rete di distribuzione rimunera le eccedenze di energia elettrica immesse in rete e fattura gli eventuali prelievi in caso di produzione insufficiente esclusivamente all’impresa X SA.

Le forniture di energia elettrica del gestore della rete di distribuzione assoggettato all’imposta (dalla rete) destinate all’impresa contribuente X SA sono imponibili all’aliquota normale. In qualità di destinatario della prestazione, l’impresa X SA può far valere la deduzione dell’imposta precedente sui prelievi dell’energia elettrica dalla rete e sui costi d’esercizio e di installazione dell’impianto fotovoltaico nell’ambito della sua attività imprenditoriale legittimante la deduzione dell’imposta precedente (art. 28 segg. LIVA). Essa deve però imporre all’aliquota normale le forniture di energia elettrica prodotta in eccedenza destinata al gestore della rete di distribuzione. Inoltre, deve imporre all’aliquota normale anche la fornitura dell’energia elettrica ad uso individuale (cfr. secondo occhio qui sopra) e, avendo optato per l’imposizione dell’immobile locato, anche dell’energia elettrica ad uso comune del locatario (prestazione accessoria alla locazione imposta con l’opzione).

[Illustrazione: nell’originale]

Esempio 3: RCP costituito da più proprietari fondiari
L’impresa contribuente X SA e la signora Y non assoggettata all’imposta sono gli unici proprietari di immobili d’abitazione e commerciali situati su due fondi. I due proprietari fondiari concordano reciprocamente la costituzione di un RCP. Entrambi i proprietari concludono con l’impresa contribuente C SA un contratto per la concessione a titolo gratuito del diritto d’uso dei tetti, con conseguente iscrizione nel registro fondiario, al fine di poter installare e mettere in funzione un impianto fotovoltaico per la fornitura di energia destinata al RCP che intendono costituire. Sia l’impresa X SA sia la signora Y concludono con i loro rispettivi locatari una clausola aggiuntiva al contratto di locazione che prevede la fornitura da parte del locatore di elettricità ad uso individuale. Inoltre, convengono che i rispettivi proprietari fondiari, in qualità di locatori, fatturano ai locatari i costi per il consumo dell’energia elettrica ad uso individuale e comune mediante il conteggio delle spese accessorie. Nella clausola si precisa inoltre che il locatore è responsabile dell’installazione, dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto fotovoltaico e che funge da controparte contrattuale del gestore della rete di distribuzione locale. Nel contratto concluso con il gestore della rete di distribuzione concernente le forniture a titolo oneroso di energia elettrica proveniente dalla rete di distribuzione e l’immissione nella rete di distribuzione di energia elettrica prodotta in eccedenza, l’impresa X SA figura come rappresentante di entrambi i proprietari fondiari; gli obblighi e i diritti nei confronti del gestore della rete di distribuzione spettano tuttavia congiuntamente alla X SA e alla signora Y quali proprietari fondiari e parti contraenti. L’impresa X SA in qualità di rappresentante comunica al gestore della rete di distribuzione solamente i dati di tutti i locatari membri del RCP e conferma l’obbligo dei proprietari fondiari in merito all’approvvigionamento energetico di tali locatari in virtù del rapporto vigente all’interno del raggruppamento. A complemento di questo accordo, l’impresa X SA conclude, in qualità di rappresentante, un contratto con l’impresa C SA concernente le forniture di energia elettrica derivante dall’impianto fotovoltaico destinate alla comunione costituita dall’impresa X SA e dalla signora Y. Anche in questo caso, il contratto attribuisce congiuntamente ai due proprietari fondiari i diritti e gli obblighi relativi alle forniture di energia elettrica dell’impianto, tra cui il versamento della relativa controprestazione. La comunione costituita dall’impresa X SA e dalla signora Y chiede l’iscrizione volontaria nel registro dei contribuenti IVA (art. 11 cpv. 1 LIVA).

In qualità di gestore dell’impianto, l’impresa contribuente C SA fattura alla comunione (X SA e signora Y) quale destinataria della prestazione, anch’essa assoggettata all’imposta, tutte le forniture di energia elettrica di propria produzione (prestazioni imponibili all’aliquota normale). Agendo nell’ambito della sua attività imprenditoriale, la comunione ha il diritto di far valere la deduzione dell’imposta precedente su tali forniture (art. 28 segg. LIVA). In qualità di destinatario della prestazione per i costi d’esercizio e di installazione dell’impianto fotovoltaico gravati d’imposta precedente, la C SA ha diritto alla deduzione dell’imposta precedente (art. 28 segg. LIVA).

Il gestore della rete di distribuzione assoggettato all’imposta corrisponde alla comunione (X SA e signora Y) assoggettata all’imposta le rimunerazioni per le forniture di energia elettrica prodotta in eccedenza e immessa in rete. Per contro, il gestore fattura alla comunione l’energia elettrica che quest’ultima preleva dalla rete nel caso in cui la corrente autoprodotta è insufficiente. Il gestore della rete di distribuzione invia dunque l’accredito o la fattura all’indirizzo dell’impresa X SA quale rappresentante della comunione per quanto riguarda il RCP. Le forniture di elettricità reciproche tra la comunione e il gestore della rete di distribuzione rappresentano prestazioni imponibili all’aliquota normale. Agendo nell’ambito della sua attività imprenditoriale quale destinataria della prestazione, la comunione assoggettata all’imposta ha il diritto di far valere la deduzione dell’imposta precedente su tali forniture (art. 28 segg. LIVA).

La comunione assoggettata all’imposta (impresa X SA e signora Y) fattura all’impresa X SA e alla signora Y, quali proprietari fondiari, l’energia elettrica ad uso comune e individuale consumata nei rispettivi immobili abitativi e commerciali (prestazione imponibile all’aliquota normale). Nell’ambito della sua attività imprenditoriale legittimante la deduzione dell’imposta precedente, l’impresa X SA può fare valere, in qualità di destinatario della prestazione, la deduzione dell’imposta precedente, purché non abbia utilizzato le forniture di energia elettrica unicamente per prestazioni escluse dall’imposta (art. 28 segg. LIVA). Non essendo assoggettata all’imposta, la signora Y non ha diritto alla deduzione dell’imposta precedente.

L’impresa contribuente X SA fattura ai locatari delle proprie case e dei propri edifici commerciali (optando per l’imposizione della locazione di locali commerciali) l’energia elettrica consumata individualmente (all’aliquota normale) e una quota dell’energia elettrica comune (all’aliquota normale soltanto in riferimento alla fatturazione delle spese accessorie [prestazione accessoria] per i rapporti di locazione per la cui imposizione ha optato; essendo la fatturazione come spese accessorie dell’elettricità ad uso comune [prestazione accessoria] per i rapporti di locazione per la cui imposizione non ha optato esclusa dall’imposta, l’impresa X SA non può dedurre l’imposta precedente corrispondente).

La signora Y non assoggettata all’imposta fattura ai locatari delle proprie case e dei propri edifici commerciali l’energia elettrica consumata individualmente e una quota dell’energia elettrica comune (non essendo la signora Y assoggettata all’imposta, non vi sono rapporti di prestazione imponibili).

In mancanza di controprestazione, la concessione gratuita del diritto d’uso dei tetti iscritto nel registro fondiario non costituisce un rapporto di prestazione (art. 18 cpv. 1 LIVA) tra l’impresa X SA, rispettivamente la signora Y (oltretutto non assoggettata all’imposta) e l’impresa C SA.

Su richiesta del destinatario della prestazione, il prestatore gli rilascia una fattura che soddisfi i requisiti di cui all’articolo 26 LIVA.

[Illustrazione: nell’originale]

[Illustrazione: nell’originale]

Qualora, su mandato della comunione (impresa X SA e signora Y) e/o del rispettivo proprietario fondiario, l’impresa C SA si occupi anche della fatturazione e dell’incasso, deve emettere le singole fatture in nome e per conto dei rispettivi prestatori (l’info IVA Oggetto dell’imposta contiene informazioni più dettagliate sull’attribuzione di prestazioni e sui rapporti di rappresentanza).

Prima definizione della prassi in seguito alla valutazione di una nuova fattispecie (data di pubblicazione: 26.05.2026; riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).