8.4.1 Gestori di impianti

Info IVA per settore 17 · Amministrazione, locazione e vendita di immobili

In vigore · Stato dal 26 maggio 2026

AFC · Info IVA settore 17 · n. 8.4.1 · Italiano

Il gestore di un impianto per la produzione di energia elettrica (ad es. proprietari fondiari, CCPP o terzi) può consumare nel luogo della produzione di energia tutta o parte dell’energia da esso prodotta oppure venderla affinché sia consumata nel luogo della produzione (art. 16 LEne). La vendita a terzi dell’energia elettrica prodotta da tale impianto è imponibile all’aliquota normale (art. 25 cpv. 1 LIVA) se il luogo della fornitura (art. 7 cpv. 2 LIVA) si trova sul territorio svizzero e se il gestore dell’impianto è assoggettato all’imposta (→ info IVA Assoggettamento). Il gestore dell’impianto ha diritto alla deduzione dell’imposta precedente per i costi d’esercizio e per i costi di installazione gravati dell’imposta precedente secondo le condizioni di cui all’articolo 28 segg. LIVA (→ info IVA Deduzione dell’imposta precedente; riguardo alla deduzione dell’imposta precedente in caso di imprese individuali si rimanda alla cifra. 6.5).

[Illustrazione: nell’originale]

Se il gestore dell’impianto fornisce al contempo l’energia elettrica a un locatario nel quadro di un contratto di locazione in qualità di locatore oppure a proprietari per piani o a comproprietari in qualità di CCPP rispettivamente di CCP, occorre considerare le osservazioni alla cifra 8.4.3 (secondo occhio).

[Illustrazione: nell’originale]

Il diritto d’uso del tetto iscritto nel registro fondiario costituisce un diritto reale su un fondo. Di conseguenza, la concessione a titolo oneroso del diritto d’uso dei tetti è esclusa dall’imposta (art. 21 cpv. 2 n. 20 LIVA). La possibilità o meno di optare per l’imposizione di tali prestazioni escluse dall’imposta è retta dall’articolo 22 capoverso 2 lettera b LIVA.

Per quanto concerne la modifica d’utilizzazione di impianti fotovoltaici, si rimanda alla cifra 5.4.

Nel luogo della produzione di energia più persone (di regola diversi proprietari fondiari con o senza inclusione dei locatari o affittuari) possono raggrupparsi ai fini del consumo proprio comune dell’energia da essi prodotta (RCP; art. 17 LEne).

Prima definizione della prassi in seguito alla valutazione di una nuova fattispecie (data di pubblicazione: 26.05.2026; riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).