C.2.2 Mandato a un’altra collettività pubblica nell’ambito di competenza sovrano

Info IVA per settore 19 · Collettività pubbliche

In vigore · Stato dal 20 settembre 2024

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L’esternalizzazione di attività sovrane che per legge devono obbligatoriamente essere eseguite da una collettività pubblica, e che pertanto non possono essere affidate a terzi che non sono collettività pubbliche, non sono in concorrenza con le attività di offerenti privati. Di conseguenza, il mandato avviene nell’ambito di competenza sovrano. In questo caso, non soggiacciono all’imposta né il compenso pagato dalla collettività pubblica mandante alla collettività pubblica che ha ricevuto il mandato per l’esecuzione dell’attività, né eventuali emolumenti fatturati al cittadino o all’impresa (art. 3 lett. g LIVA in combinato disposto con l’art. 18 cpv. 2 lett. l LIVA).

Esempi:

  • intervento di polizia cantonale su richiesta di altre collettività pubbliche nell’ambito della sicurezza pubblica;

  • servizio d’intervento dei Cantoni su un tratto di strada nazionale su mandato della Confederazione;

  • ricerche di tecnica criminale per tribunali;

  • controlli antincendio da parte di un istituto cantonale di assicurazione degli stabili su mandato di un Comune;

  • elaborazione di dichiarazioni fiscali di un Comune per il Cantone.