C.2.3 Delega di un’attività sovrana al di fuori dell’ambito di competenza sovrano

Info IVA per settore 19 · Collettività pubbliche

In vigore · Stato dal 20 settembre 2024

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Se una collettività pubblica può esternalizzare l’attività sovrana anche a terzi che non sono collettività pubbliche, si configura una delega al di fuori dell’ambito di competenza sovrano. Il compenso che la collettività pubblica delegante paga all’impresa o alla comunità pubblica che ha ricevuto il mandato per l’esecuzione dell’attività è una controprestazione per una prestazione che è, in linea di principio, imponibile.

Da parte sua, l’impresa o la collettività pubblica che ha ricevuto il mandato esercita un’attività sovrana se sono adempiuti cumulativamente i requisiti seguenti:

  • si tratta di un’attività sovrana per la collettività pubblica delegante (Confederazione, Cantone, Comune);

  • la funzione ufficiale è delegata per legge a un terzo o a un’organizzazione oppure la delega di tale funzione a terzi o ad organizzazioni è prevista dalla legge;

  • i delegatari sono autorizzati a richiedere a proprio nome mediante decisione non solo le misure necessarie, ma anche l’importo dovuto (emolumento o contributo) dal destinatario della decisione ai sensi dell’articolo 5 PA o in virtù di disposizioni cantonali dello stesso tenore.

Se i requisiti elencati sopra in relazione alla delega di un’attività sovrana

  • sono adempiuti cumulativamente (v. esempio 1),

    • la controprestazione che il Comune paga all’impresa che ha ricevuto il mandato per l’esecuzione dell’attività sovrana soggiace all’imposta all’aliquota normale;

    • l’emolumento (per attività sovrane) che l’impresa o la collettività pubblica che ha ricevuto il mandato ha riscosso presso il cittadino o l’impresa non soggiace all’imposta (art. 18 cpv. 2 lett. l LIVA);

  • non sono adempiuti (cumulativamente) (v. esempio 2),

    • la controprestazione che il Comune paga all’impresa che ha ricevuto il mandato per l’esecuzione dell’attività sovrana soggiace all’imposta all’aliquota normale;

    • l’emolumento (per attività sovrane) che l’impresa o la collettività pubblica che ha ricevuto il mandato ha riscosso presso il cittadino o l’impresa non soggiace all’imposta (art. 18 cpv. 2 lett. l LIVA). Tuttavia, l’impresa o la collettività pubblica che ha ricevuto il mandato deve imporre questo emolumento per attività sovrane all’aliquota normale se lo può trattenere come parte della sua prestazione nei confronti della collettività pubblica delegante.

Esempio 1 (decisione, multa e incasso da parte dell’incaricato)

[Illustrazione: nell’originale]

Il Comune di Prato Basso affitta parcheggi che sono su una particella di sua proprietà. Le tariffe orarie di parcheggio vengono incassate per mezzo di un parchimetro.

(a)

Il Comune di Prato Basso incarica la società Controllo SA di effettuare controlli regolari per accertarsi che non ci siano irregolarità nel parcheggio. In caso di controversie sulla multa, la Controllo SA emana in proprio nome una decisione, in virtù di quella che viene definita una delega di un’attività sovrana.

(b)

La società Controllo SA impone all’aliquota normale la controprestazione versata dal Comune di Prato Basso a titolo di compenso per i controlli effettuati (200 franchi), con relativo diritto alla deduzione dell’imposta precedente ai sensi dell’articolo 28 capoverso 1 LIVA.

(c)

In caso di parcheggio irregolare, la Controllo SA è autorizzata a infliggere multe in proprio nome (40 franchi). Sulle multe non può essere fatto riferimento all’IVA.

(d)

Le entrate provenienti dalle multe (40 franchi) sono considerate emolumenti per un’attività sovrana e non danno alla Controllo SA il diritto alla deduzione dell’imposta precedente.

Esempio 2 (decisione, multa e incasso da parte della collettività pubblica)

[Illustrazione: nell’originale]

Il Comune di Prato Alto affitta parcheggi che sono su una particella di sua proprietà. Le tariffe orarie di parcheggio vengono incassate per mezzo di un parchimetro.

(a)

Il Comune di Prato Alto incarica la società Controllo SA di effettuare controlli regolari per accertarsi che non ci siano irregolarità nel parcheggio. In caso di controversie sulla multa, è il Comune di Prato Alto a emanare una decisione, ragion per cui non vi è delega di un’attività sovrana.

(b)

La società Controllo SA impone all’aliquota normale la controprestazione versata dal Comune di Prato Alto a titolo di compenso per i controlli effettuati (500 franchi), con relativo diritto alla deduzione dell’imposta precedente ai sensi dell’articolo 28 capoverso 1 LIVA.

(c)

In caso di parcheggio irregolare, la Controllo SA è autorizzata a infliggere multe (in nome del Comune di Prato Alto o a proprio nome) (40 franchi). Sulle multe non può essere fatto riferimento all’IVA.

(d)

Le entrate provenienti dalle multe spettano al Comune di Prato Alto. Le multe vengono pagate direttamente al Comune oppure incassate dalla Controllo SA e trasferite interamente al Comune (partita di giro secondo l’art.24 cpv. 6 lett. b LIVA). In questo caso, si tratta di entrate (40 franchi) per un’attività sovrana imputabili al Comune di Prato Alto e che non danno diritto alla deduzione dell’imposta precedente.

(e)

Variante: se la società Controllo SA può conservare integralmente o parzialmente le entrate provenienti dalle multe, queste entrate supplementari sono considerate entrate provenienti dall’attività di controllo imponibile e devono quindi essere conteggiate con l’IVA da parte della società Controllo SA. Sulle multe non può tuttavia essere fatto riferimento all’IVA (emolumento per un’attività sovrana del Comune; operazione di compensazione).

Precisazione della prassi (→ info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).