C.2.1 Definizione di attività sovrana
Info IVA per settore 19 · Collettività pubbliche
In vigore · Stato dal 20 settembre 2024
AFC · Info IVA settore 19 · C.2.1 Definizione di attività sovrana · Italiano
Un’attività di una collettività pubblica, oppure di una persona o di un’organizzazione designata da una collettività pubblica è considerata sovrana ai sensi dell’articolo 3 lettera g LIVA, se non è di natura imprenditoriale, segnatamente non è commerciale e non è in concorrenza con le attività di offerenti privati, anche se per la stessa sono riscossi emolumenti, contributi o altre tasse.
Le prestazioni commerciali e quelle che possono essere eseguite anche da offerenti privati non sono quindi considerate come attività sovrane. È irrilevante se al momento è o no disponibile un’offerta di simili prestazioni da parte di offerenti privati.
Un’attività è sovrana e pertanto non imprenditoriale qualora possa essere intimata a terzi, anche senza il loro consenso, tramite una decisione conforme alle esigenze dell’articolo 5 PA. Nel capitolo H sono illustrati diversi esempi di attività sovrane.
Qualora vengano affidati compiti a terzi, questi svolgono un’attività sovrana solo se sono soddisfatti cumulativamente i presupposti di cui alla cifra C.2.3.
Gli emolumenti, i contributi o altri pagamenti ricevuti per attività sovrane non soggiacciono all’imposta conformemente all’articolo 18 capoverso 2 lettera l LIVA. Non essendo di natura imprenditoriale, le attività sovrane come definite all’articolo 3 lettera g LIVA non danno diritto alla deduzione dell’imposta precedente conformemente all’articolo 28 capoverso 1 LIVA e contrario.
Precisazione della prassi (→ info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).