C.4.1 Prestazioni tra unità organizzative della medesima collettività pubblica
Info IVA per settore 19 · Collettività pubbliche
In vigore · Stato dal 20 settembre 2024
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Le prestazioni tra le unità organizzative della medesima collettività pubblica sono escluse dall’imposta ai sensi dell’articolo 21 capoverso 2 numero 28 lettera a LIVA in combinato disposto con l’articolo 21 capoverso 6 LIVA.
Per unità organizzative della medesima collettività pubblica ai sensi dell’articolo 21 capoverso 6 LIVA si intendono:
i suoi S;
le sue società di diritto pubblico e privato, purché non vi partecipino né altre collettività pubbliche né terzi che non sono collettività pubbliche. Per società di diritto privato e pubblico ai sensi dell’articolo 21 capoverso 6 LIVA si considerano le società detenute esclusivamente da una collettività pubblica o dalle sue unità organizzative, oppure da una collettività pubblica e dalle sue unità organizzative;
i suoi istituti e le sue fondazioni, purché la collettività pubblica li abbia fondati senza la partecipazione di altre collettività pubbliche o di altri terzi. Gli istituti e le fondazioni ai sensi dell’articolo 21 capoverso 6 LIVA sono gli istituti e le fondazioni fondate esclusivamente da una collettività pubblica o dalle sue unità organizzative, oppure da una collettività pubblica e dalle sue unità organizzative.
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