C.4.4 Messa a disposizione di personale da parte di collettività pubbliche ad altre collettività pubbliche
Info IVA per settore 19 · Collettività pubbliche
In vigore · Stato dal 20 settembre 2024
AFC · Info IVA settore 19 · C.4.4 Messa a disposizione di… · Italiano
La messa a disposizione di personale ad altre collettività pubbliche è esclusa dall’imposta ai sensi dell’articolo 21 capoverso 2 numero 28bis LIVA. Si presuppone che vi sia messa a disposizione di personale se:
chi lo mette a disposizione non risponde dell’esecuzione accurata della prestazione, ma soltanto della scelta scrupolosa del personale messo a disposizione; e
il personale messo a disposizione è diretto e sorvegliato esclusivamente dalla collettività pubblica che lo prende in prestito; e
il personale messo a disposizione utilizza, ad eccezione dell’equipaggiamento personale, unicamente i macchinari e le attrezzature della struttura che lo prende in prestito.
Per dimostrare che un rapporto contrattuale rientra nella disposizione derogatoria, l’AFC raccomanda alla collettività pubblica che mette a disposizione il personale di farsi confermare anticipatamente per iscritto dalla collettività pubblica che lo prende in prestito, che si rinuncia a qualsiasi responsabilità legata al risultato del lavoro.
L’esclusione dall’imposta secondo l’articolo 21 capoverso 2 numero 28bis LIVA trova applicazione unicamente per le collettività pubbliche ai sensi dell’articolo 12 capoverso 1 LIVA in combinato disposto con l’articolo 12 capoverso 2 OIVA (→ cifre A.1 e A.2).
Esempio 1: messa a disposizione di collaboratori dell’ufficio tecnico (senza macchinari)
Una collettività pubblica mette a disposizione di un’altra collettività pubblica una parte dei collaboratori per l’ufficio tecnico per un determinato periodo di tempo. Quest’ultima può impiegarli in base alle proprie necessità. Per eseguire i lavori, i collaboratori non utilizzano i macchinari della loro collettività pubblica. Di conseguenza, è applicabile l’esclusione dall’imposta ai sensi dell’articolo 21 capoverso 2 numero 28bis LIVA.
Esempio 2: sgombero della neve
Una collettività pubblica incarica un’altra collettività pubblica di sgomberare la neve da determinate strade. In questo caso non è possibile far valere la messa a disposizione di personale ai sensi dell’articolo 21 capoverso 2 numero 28bis LIVA, poiché il Comune deve eseguire una prestazione concordata (lo sgombero delle strade dalla neve) e viene pagato per questo. È altresì irrilevante se il compenso pattuito è calcolato a forfait o in base all’effettivo dispendio di tempo.
Esempio 3: locazione di macchinari con personale addetto
Una collettività pubblica mette a disposizione di un’altra collettività pubblica macchinari, apparecchiature, veicoli ecc. con personale addetto dietro controprestazione. In questo caso si suppone una fornitura imponibile (locazione o contratto d’appalto), ragion per cui non è applicabile l’esclusione dall’imposta ai sensi dell’articolo 21 capoverso 2 numero 28bis LIVA.