C.4.3 Prestazioni effettuate tra istituti o fondazioni i cui fondatori o responsabili sono esclusivamente collettività pubbliche e queste collettività pubbliche o le loro unità organizzative
Info IVA per settore 19 · Collettività pubbliche
In vigore · Stato dal 1 gennaio 2025
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Tali prestazioni sono escluse dall’imposta ai sensi dell’articolo 21 capoverso 2 numero 28 lettera c LIVA in combinato disposto con gli articoli 21 capoverso 6 LIVA e 38 OIVA.
Modifica della prassi in seguito alla modifica di disposizioni sull’IVA (art. 21 cpv. 2 n. 28 lett. c LIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).
Suddivisioni
- C.4.3.1 Esempio 1: fondazioni fondate da una collettività pubblica o da una persona giuridica di diritto privato
- C.4.3.2 Esempio 2: fondazione fondata da più collettività pubbliche
- C.4.3.3 Esempio 3: fondazione i cui responsabili sono due collettività pubbliche e una società di diritto pubblico o privato partecipata dalle due collettività pubbliche