9.10 Compensazione di prestazioni (scambio reciproco di prestazioni)

Info IVA per settore 24 · Sport

In vigore · Stato dal 1 gennaio 2010

AFC · Info IVA settore 24 · n. 9.10 · Italiano

Quando prestazioni sono compensate con prestazioni in contropartita, entrambi i contraenti devono contabilizzare (come ricavo) l’intero valore della propria fornitura o prestazione di servizi e (come costo) l’intero valore della fornitura o prestazione di servizi ricevuta in contropartita. Ciascuno dei contraenti deve imporre la propria prestazione all’aliquota corrispondente.

La semplice contabilizzazione della differenza di valore tra le prestazioni eseguite reciprocamente non è ammessa nemmeno se la controparte non è iscritta nel registro dei contribuenti IVA. Ciò vale anche se non esiste alcuna registrazione dettagliata delle prestazioni eseguite in compensazione, ossia se è fatturato soltanto l’importo da pagare o se non è emessa alcuna fattura.

Il trattamento fiscale corretto prevede che per la prestazione e la prestazione in contropartita vengano emessi giustificativi separati (p. es. fatturazione reciproca).

Esempi:

  • Un club riceve gratuitamente alimenti energetici da un fabbricante di bevande. In contropartita quest’ultimo può affiggere la pubblicità per i suoi prodotti. Queste forniture di beni e prestazioni di servizi sono imponibili. La controprestazione determinante è costituita dal prezzo di vendita del fabbricante per gli alimenti forniti.
  • Un commerciante offre il primo premio per il vincitore di un torneo (p. es. un televisore). In contropartita il nome della sua impresa è menzionato nel programma del torneo (con indicazione della qualità ineccepibile dei prodotti che commercializza). La controprestazione determinante è costituita dal prezzo di vendita del bene in questione praticato dal commerciante.