12.6 Vendite di beneficenza, mercatini dell’usato, cene di gala, tombole e lotterie
Info IVA per settore 24 · Sport
In vigore · Stato dal 1 gennaio 2019
AFC · Info IVA settore 24 · n. 12.6 · Italiano
Le cifre d’affari conseguite in occasione di manifestazioni quali vendite di beneficenza, mercatini dell’usato o cene di gala (p. es. pasti di sostegno) o tombole e lotterie effettuate in occasione di un trattenimento ricreativo ai sensi dell’articolo 2 LLS da istituzioni attive nel settore dello sport senza scopo lucrativo sono escluse dall’imposta, purché tali manifestazioni siano intese a procurare un aiuto finanziario a tali istituzioni e siano effettuate a loro esclusivo profitto (art. 21 cpv. 2 n. 17 LIVA).
Una manifestazione secondo l’articolo 21 capoverso 2 numero 17 LIVA è un avvenimento occasionale che non si svolge correntemente, bensì una o più volte all’anno, ma al massimo sei volte all’anno. Rientra in questa categoria di manifestazioni anche la vendita di distintivi o altri beni nell’ambito di azioni di raccolta fondi per strada o porta a porta.
Rientrano sotto l’articolo 21 capoverso 2 numero 17 LIVA unicamente le manifestazioni che un’istituzione effettua in suo nome, ossia apparendo chiaramente verso l’esterno quale promotrice. Se diverse istituzioni organizzano insieme una tale manifestazione, tutti i nomi devono essere indicati in modo chiaro.
Anche le cifre d’affari realizzate con attività accessorie nell’ambito di tali manifestazioni (p. es. vendita di bevande) sono escluse dall’imposta.
L’istituzione non ha alcun diritto alla deduzione dell’imposta precedente sull’acquisto di beni e di prestazioni di servizi destinati alla realizzazione di simili manifestazioni (→ cifra 5).
Esempio
In occasione di una festa campestre è organizzato un mercatino dell’usato. I membri del locale club di pallavolo vendono alla loro bancarella, in nome del loro club, beni raccolti tra i diversi soci. Le entrate realizzate in questo modo sono escluse dall’imposta.
Segnatamente i tornei di calcio a squadre ridotte non sono considerati manifestazioni ai sensi dell’articolo 21 capoverso 2 numero 17 LIVA. Le relative controprestazioni sono di conseguenza imponibili, ad eccezione delle tasse d’iscrizione per partecipare ai tornei a squadre ridotte (→ cifra 9.1).
Cifra valida dal 1° luglio 2015 (riguardo alla validità [Illustrazione: nell’originale] Spiegazioni introduttive riguardanti la presente info IVA e info IVA “Prassi dell'AFC: applicabilità temporale”).