17.1 Locazione e affitto di immobili

Info IVA per settore 24 · Sport

In vigore · Stato dal 1 gennaio 2018

AFC · Info IVA settore 24 · n. 17.1 · Italiano

Sono considerati immobili gli edifici e le parti di edifici (beni immobili, costruzioni) fissati durevolmente al suolo nonché i terreni iscritti nel registro fondiario. La locazione, l’affitto e la vendita di tali beni sono esclusi dall’imposta e i costi relativi a tali prestazioni non legittimano quindi la deduzione dell’imposta precedente. Ciò vale anche per la locazione o l’affitto di edifici o parti di edifici con attrezzature e macchine incorporate durevolmente e facenti parte di un impianto (p. es. locazione di un ristorante nel club house o di un locale per massaggi in un centro fitness).

È possibile optare per l’imposizione volontaria di queste prestazioni tranne se il destinatario utilizza l’oggetto esclusivamente a scopo abitativo (→  info IVA “Oggetto dell’imposta”). Per utilizzazione a scopo abitativo secondo l’articolo 22 capoverso 2 lettera b LIVA si intende l’uso di locali come domicilio ai sensi dell’articolo 23 segg. CC e/o luogo di soggiorno settimanale. I soggiornanti settimanali sono persone che durante i giorni di lavoro, formazione o studio pernottano nel luogo in cui lavorano, seguono una formazione o uno studio, ma che trascorrono regolarmente i giorni di libero (di solito il fine settimana) in un altro luogo. Di regola è necessario soggiornare nel luogo di lavoro, formazione o studio, quando il ritorno quotidiano al luogo di domicilio non è ragionevole per motivi di tempo, professionali o finanziari. Mezzi di prova appropriati del domicilio sono ad esempio il certificato di domicilio o l’attestato di domicilio rilasciato dal Comune di domicilio. Per i soggiornanti settimanali, i mezzi di prova appropriati sono, ad esempio, il certificato di domicilio o la conferma della notifica rilasciata dal Comune di soggiorno.

Per contro, la locazione o l’affitto di impianti fissi che non sono considerati impianti sportivi nonché di macchine o beni mobili senza locali (p. es. armadi negli spogliatoi) è imponibile all’aliquota normale.

La messa a disposizione di superfici di stabili o di terreni come pure di vetrine e simili a scopi pubblicitari non è considerata una locazione esclusa dall’imposta, bensì una prestazione di servizi imponibile all’aliquota normale (→  cifra 9.7).

[Illustrazione: nell’originale]

Ulteriori informazioni inerenti alla locazione e all’affitto di impianti sportivi sono reperibili nell’info IVA concernenti il settore “Amministrazione, locazione e vendita di immobili”.

Modifica della LIVA in vigore dal 01.01.2018.