2.7.7.1 Determinazione del valore delle prestazioni in relazione alla direzione strategica di un gruppo d’imprese

Info IVA 04 · Oggetto dell'imposta

In vigore · Stato dal 31 ottobre 2025

AFC · Info IVA 04 · n. 2.7.7.1 · Italiano

Tra le società di un gruppo d’imprese prive di personale figura spesso la casa madre, responsabile della direzione strategica del gruppo stesso.

Per questo tipo di prestazioni eseguite dalle società del gruppo a favore della casa madre priva di personale, mancano spesso annotazioni dettagliate. Conformemente all’articolo 80 LIVA, le prestazioni fiscalmente rilevanti possono essere determinate approssimativamente come segue, a condizione che:

  • la società madre non disponga di personale proprio oppure le prestazioni non siano effettuate dal personale proprio; e

  • non risultino evidenti vantaggi o svantaggi fiscali.

3 ‰ *

del patrimonio medio della società madre (totale attivi)

detratto

il valore delle prestazioni amministrative effettuate da imprese esterne al gruppo a)

=

valore delle prestazioni di servizi effettuate dalla società affiliata b)

*

In casi motivati si può derogare aumentando o diminuendo questa base di calcolo (p. es. nei casi di società a conduzione familiare si può applicare un forfait del 2 ‰ se i costi sono sensibilmente inferiori rispetto a quelli delle società aperte al pubblico).

a)

Qui vanno considerate unicamente le prestazioni ricorrenti e ordinarie relative alla direzione del gruppo e sostenute direttamente dalla casa madre, eseguite da società esterne al gruppo.

In particolare, nei seguenti casi, l’eliminazione delle prestazioni amministrative eseguite da società esterne al gruppo è

ammessa (poiché sono considerate nel calcolo forfettario del 3 ‰):

  • tenuta ordinaria della contabilità;

  • allestimento del conto di gruppo;

  • tenuta del registro delle azioni;

  • gestione delle partecipazioni;

  • elaborazione di basi decisionali per il consiglio d’amministrazione;

  • prestazioni di servizi organizzativi in relazione all’assemblea generale.

non è ammessa (poiché non sono considerate nel calcolo forfetario del 3 ‰):

  • revisione del conto annuale della casa madre;

  • chiarimenti relativi all’acquisto e alla vendita di partecipazioni;

  • diritti di custodia e spese di gestione per il portafoglio di cartevalori (titoli);

  • gestione della liquidità per società del gruppo;*

  • onorari dei consiglieri d’amministrazione.

*  Nel forfait del 3 ‰ sono in linea di massima contenute le spese che la casa madre deve sostenere e che non può riaddebitare alle sue società affiliate. Nel caso della gestione della liquidità si tratta di una prestazione di servizi imponibile che non è coperta con il forfait del 3 ‰. Spese di questo tipo possono essere riaddebitate dalla casa madre alle società affiliate.

b)

Valore che la società affiliata deve imporre all’aliquota normale.

Con il forfait del 3 ‰ vengono considerate unicamente le prestazioni ricorrenti e ordinarie relative alla direzione del gruppo. Prestazioni straordinarie quali, per esempio, la «due diligence» relativa all’acquisto o alla vendita di una partecipazione, non sono comprese e vanno quindi ulteriormente considerate.

Precisazione della prassi (→ info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).