1.6.1.2 Applicazione

Info IVA 07 · Base di calcolo e aliquote d'imposta

In vigore · Stato dal 1 gennaio 2018

AFC · Info IVA 07 · n. 1.6.1.2 · Italiano

Anche ai pezzi da collezione impiegati dal contribuente come mezzi d’esercizio prima della vendita può essere applicata l’imposizione dei margini in caso di rivendita. Per contro non è possibile dedurre l’imposta precedente fittizia (art. 28a cpv. 3 LIVA).

Esempio 1
L’Albergo Aquila, iscritto nel registro dei contribuenti, acquista da Roger Cresta, non iscritto nel registro dei contribuenti, un orologio a pendolo del XVIII secolo. L’orologio a pendolo sarà utilizzato dall’Albergo Aquila come mezzo d’esercizio e sarà appeso nell’atrio dell’albergo. Si tratta di un’antichità ai sensi dell’articolo 48a capoverso 2 OIVA a cui
, secondo l’articolo 24a LIVA, si applica l’imposizione dei margini. Di conseguenza, al momento dell’acquisto, l’Albergo Aquila non può dedurre l’imposta precedente fittizia, anche se l’orologio a pendolo viene impiegato come mezzo d’esercizio. Tre anni dopo, un cliente manifesta grande interesse per l’orologio a pendolo e desidera acquistarlo, offrendo un prezzo molto allettante. L’Albergo Aquila decide di venderglielo. In tale occasione è possibile applicare l’imposizione dei margini.

L’imposizione dei margini con un’eventuale computo della perdita è ammessa soltanto se i beni sono considerati pezzi da collezione sia in occasione dell’acquisto che al momento della vendita.

Esempio 2
Un commerciante di opere d’arte, iscritto nel registro dei contribuenti, acquista da Frida Müller, non iscritta nel registro dei contribuenti, un dipinto dell’artista Weibel per 85 000 franchi. Si tratta di un oggetto d’arte ai sensi dell’articolo 48a capoverso 2 OIVA a cui, secondo l’articolo 24a LIVA, si applica l’imposizione dei margini. Di conseguenza, al momento dell’acquisto, il commerciante di opere d’arte non può dedurre l’imposta precedente fittizia. Prima della sua vendita, il dipinto prende fuoco. L’assicurazione copre il danno pari a 85 000 franchi. Questo risarcimento non è soggetto all’imposta (art. 18 cpv. 2 lett. i LIVA). Poiché la vendita non ha luogo, non è nemmeno possibile computare una perdita.

Modifica della LIVA in vigore dal 01.01.2018.