1.9 Assunzione delle spese di formazione e formazione continua (costo del corso e relativo materiale, tempo di lavoro da dedicare allo studio ecc.) da parte del datore di lavoro; rimborso delle spese da parte del dipendente in caso di mancato rispetto degli accordi presi con il datore di lavoro
Info IVA 08 · Quote private
In vigore · Stato dal 31 ottobre 2025
AFC · Info IVA 08 · n. 1.9 · Italiano
Il datore di lavoro che chiede ai dipendenti di seguire corsi di formazione e formazione continua necessari per motivi imprenditoriali (ad es. corsi di informatica, di lingua, di strategia o di coaching) e sostiene le relative spese, può dedurre l’imposta precedente nell’ambito della sua attività imprenditoriale che dà diritto alla deduzione dell’imposta precedente (art. 28 LIVA). Le spese di riqualificazione sono equiparate alle spese di formazione e formazione continua.
I contributi da parte del datore di lavoro per la formazione e la formazione continua professionali dei dipendenti (master, formazione quale esperto fiscale, maturità professionale ecc.) non sono considerati un vantaggio valutabile in denaro del dipendente (art. 17 cpv. 1bis LIFD). Dato che non occorre alcuna dichiarazione nel certificato di salario, non sussiste alcuna prestazione imponibile a favore del personale. Nell’ambito della sua attività imprenditoriale che dà diritto alla deduzione dell’imposta precedente il datore di lavoro può dedurre l’imposta precedente (art. 28 LIVA). Il datore di lavoro può dedurre l’imposta precedente anche quando rimborsa al dipendente l’importo che questi ha pagato inizialmente per saldare la fattura emessa a suo nome dall’istituto di formazione. In questi casi il datore di lavoro deve accertarsi di essere in possesso di una fattura emessa dall’istituto di formazione (documento originale o copia) su cui è indicata esplicitamente l’IVA. Inoltre, durante il periodo in cui è fatturata la formazione o la formazione continua, il dipendente deve lavorare presso l’impresa che fa valere la deduzione dell’imposta precedente. Se al termine della formazione o formazione continua il dipendente cambia datore di lavoro, il nuovo datore di lavoro non può dedurre l’imposta precedente sulla base della fattura emessa dall’istituto di formazione a nome del dipendente; tale deduzione non è ammessa nemmeno nei casi in cui il dipendente rimborsa al suo ex datore di lavoro le spese di formazione o formazione continua e il nuovo datore di lavoro si assume tale rimborso.
Il cambiamento del posto di lavoro durante il periodo di formazione o formazione continua deve essere trattato analogamente a quanto spiegato in precedenza.
Il datore di lavoro che assume solo una parte delle spese può dedurre l’imposta precedente gravante questa quota se è in possesso di una copia della fattura su cui è indicata chiaramente l’IVA.
Il fatto che il dipendente debba rimborsare le spese se non rispetta l’accordo sulla formazione o formazione continua preso con il datore di lavoro (ad es. interrompe la formazione o la formazione continua oppure dopo la formazione o la formazione continua lascia l’impiego prima della fine del periodo stabilito nell’accordo) non ha alcuna incidenza ai fini dell’IVA per il datore di lavoro. Pertanto, la deduzione dell’imposta precedente effettuata a suo tempo non deve essere corretta e l’importo (parziale) rimborsabile non è imponibile.
L’importo delle spese di formazione e formazione continua considerate non professionali, assunte dal datore di lavoro, deve essere dichiarato nel certificato di salario come prestazione accessoria al salario. Tale prestazione è considerata eseguita a titolo oneroso e va quindi dichiarata nel rendiconto IVA sulla base della sua qualifica ai fini dell’IVA. Se per qualsiasi motivo il dipendente deve rimborsare successivamente tali spese al datore di lavoro, questi deve trattarla conformemente alla qualifica ai fini dell’IVA al momento dell’assunzione delle spese.