2.2.3 Deduzione dell’imposta precedente per prestazioni di viaggio eseguite o utilizzate all’estero
Info IVA 09 · Deduzione dell’imposta precedente
In vigore · Stato dal 31 ottobre 2025
AFC · Info IVA 09 · n. 2.2.3 · Italiano
Secondo l’articolo 21 capoverso 2 numero 31 LIVA le prestazioni di viaggio rivendute da agenzie di viaggio e le prestazioni di servizi connesse di tali agenzie sono escluse dall’imposta. La deduzione dell’imposta precedente per queste prestazioni delle agenzie di viaggio è tuttavia possibile, purché siano eseguite all’estero o il loro godimento avvenga all’estero (art. 29 cpv. 1ter LIVA).
[Illustrazione: nell’originale] | Spiegazioni più dettagliate al riguardo si trovano nell’info IVA concernente il settore Agenzie di viaggi ed enti turistici. |
Prima definizione della prassi in seguito alla modifica di disposizioni sull’IVA (art. 21 e 29 LIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).