2.2.3 Deduzione dell’imposta precedente per prestazioni di viaggio eseguite o utilizzate all’estero

Info IVA 09 · Deduzione dell’imposta precedente

In vigore · Stato dal 31 ottobre 2025

AFC · Info IVA 09 · n. 2.2.3 · Italiano

Secondo l’articolo 21 capoverso 2 numero 31 LIVA le prestazioni di viaggio rivendute da agenzie di viaggio e le prestazioni di servizi connesse di tali agenzie sono escluse dall’imposta. La deduzione dell’imposta precedente per queste prestazioni delle agenzie di viaggio è tuttavia possibile, purché siano eseguite all’estero o il loro godimento avvenga all’estero (art. 29 cpv. 1ter LIVA).

[Illustrazione: nell’originale]

Spiegazioni più dettagliate al riguardo si trovano nell’info IVA concernente il settore Agenzie di viaggi ed enti turistici.

Prima definizione della prassi in seguito alla modifica di disposizioni sull’IVA (art. 21 e 29 LIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).