1.12 Ripartizione e riconciliazione delle imposte precedenti

Info IVA 09 · Deduzione dell’imposta precedente

In vigore · Stato dal 31 ottobre 2025

AFC · Info IVA 09 · n. 1.12 · Italiano

Le imposte precedenti devono essere ripartite tra

  • imposta precedente su costi del materiale e prestazioni di servizi (cifra 400 del rendiconto IVA). Le imposte precedenti su costi per prestazioni di servizi ai sensi della presente cifra comprendono in particolare i costi per prestazioni di terzi eseguite da prestatori di servizi che operano nel settore terziario;

  • imposta precedente su investimenti e altri costi d’esercizio (cifra 405 del rendiconto IVA).

Le deduzioni delle imposte precedenti dichiarate devono essere annualmente riconciliate con la contabilità. A tal fine devono essere allestiti documenti idonei (art. 128 cpv. 3 OIVA). Eventuali differenze constatate nell’ambito dell’allestimento dei conti annuali devono essere corrette al più tardi nel rendiconto allestito per il periodo in cui cade il 180° giorno dalla fine dell’esercizio contabile in questione (art. 72 cpv. 1 LIVA). La correzione di lacune constatate in rendiconti precedenti deve avvenire separatamente dall’allestimento dei rendiconti ordinari (art. 129 OIVA).

[Illustrazione: nell’originale]

Ulteriori informazioni su questo tema sono riportate nelle info IVA Rendiconto e versamento dell’imposta e Contabilità e fatturazione.