2.3 Sussidi e altri contributi di diritto pubblico
Info IVA 09 · Deduzione dell’imposta precedente
In vigore · Stato dal 31 ottobre 2025
AFC · Info IVA 09 · n. 2.3 · Italiano
In mancanza di prestazione, i seguenti flussi di mezzi finanziari non sono considerati controprestazioni («non controprestazioni») ma comportano una riduzione proporzionale della deduzione dell’imposta precedente (art. 18 cpv. 2 lett. a–c in combinato disposto con l’art. 33 cpv. 2 LIVA):
sussidi e altri contributi di diritto pubblico;
i fondi che gli uffici turistici e le società di sviluppo turistico ricevono esclusivamente sotto forma di tasse turistiche di diritto pubblico;
i contributi versati dai fondi cantonali di approvvigionamento idrico, di trattamento delle acque di scarico o di smaltimento dei rifiuti e alle aziende fornitrici d’acqua.
[Illustrazione: nell’originale] | Ulteriori informazioni sulla delimitazione di questi flussi di mezzi sono riportate nell’info IVA Sussidi e doni e nelle info IVA concernenti i settori Agenzie di viaggi ed enti turistici, Sport, Imprese di trasporto pubblico e del settore turistico e Collettività pubbliche. |
[Illustrazione: nell’originale] | Di seguito si utilizzerà soltanto il termine sussidi, che indicherà comunque sia sussidi che altri contributi di diritto pubblico secondo l’articolo 18 capoverso 2 lettera a LIVA. |
La riduzione della deduzione dell’imposta precedente va fatta sulla base delle quattro regole seguenti (art. 75 OIVA):
1. | Se i sussidi sono attribuibili a un settore d’attività che non genera imposte precedenti o per il quale non sussiste il diritto alla deduzione dell’imposta precedente, la deduzione di quest’ultima non va ridotta. Anche l’ottenimento di contributi COVID-19 qualificati come sussidi non comporta alcuna riduzione della deduzione dell’imposta precedente (→ cifra 2.3.1). |
2. | Se i sussidi sono attribuibili a un determinato settore d’attività, va ridotta soltanto la deduzione dell’imposta precedente sulle spese e gli investimenti di tale settore (→ cifra 2.3.2). |
3. | Se i sussidi sono destinati a coprire un disavanzo d’esercizio, la deduzione dell’imposta precedente va ridotta complessivamente in ragione del rapporto tra l’importo dei sussidi e le entrate complessive (→ cifra 2.3.3). |
4. | Qualora si ricevano altri sussidi rispetto a quelli delle tre summenzionate categorie, la deduzione dell’imposta precedente può essere ridotta complessivamente in ragione del rapporto tra questi sussidi e l’onere complessivo, se la riduzione in ragione del rapporto tra l’importo dei sussidi e la cifra d’affari totale non conduce a un risultato corretto (→ cifra 2.3.4). |
[Illustrazione: nell’originale] | Ulteriori informazioni sulla riduzione della deduzione dell’imposta precedente sono riportate nelle info IVA concernenti i settori Collettività pubbliche e Imprese di trasporto pubblico e del settore turistico. |
Gli altri flussi di mezzi finanziari di cui all’articolo 18 capoverso 2 lettere d–l LIVA non comportano alcuna riduzione della deduzione dell’imposta precedente (art. 33 cpv. 1 LIVA). Tra questi figurano in particolare:
i doni;
i conferimenti alle imprese, in particolare i mutui senza interessi, i contributi di risanamento e le rinunce a crediti;
i dividendi e altre quote di utili;
i pagamenti compensativi dei costi versati agli attori economici di una branca da un’unità organizzativa, segnatamente da un fondo, in virtù di disposizioni legali o contrattuali;
gli importi versati per il deposito, segnatamente di imballaggi;
gli importi versati a titolo di risarcimento dei danni, riparazione morale e simili;
le indennità per attività svolte a titolo dipendente, quali gli onorari di membri di un consiglio di amministrazione o di un consiglio di fondazione, le indennità versate da autorità o il soldo;
i rimborsi, i contributi e gli aiuti finanziari ricevuti per la fornitura di beni all’estero esente dall’imposta in virtù dell’articolo 23 capoverso 2 numero 1 LIVA;
gli emolumenti, i contributi o altri pagamenti ricevuti per attività sovrane.
[Illustrazione: nell’originale] | Informazioni concernenti la distinzione tra doni, prestazioni volte a promuovere l’immagine e prestazioni pubblicitarie sono riportate nell’info IVA Sussidi e doni. |
L’ottenimento di flussi di mezzi finanziari di questo tipo può determinare dei costi. Questi costi danno dunque diritto, come tutti i costi, alla deduzione dell’imposta precedente se rientrano nell’ambito dell’attività imprenditoriale che ne dà diritto.
Esempio 1
La Bevande SA genera cifre d’affari imponibili con il commercio di bevande. Su alcuni imballaggi è richiesto un deposito. Questi depositi non sono considerati controprestazione (art. 18 cpv. 2 lett. h LIVA), né comportano una riduzione della deduzione dell’imposta precedente (art. 33 cpv. 1 LIVA). Considerata l’attività imprenditoriale legittimante la deduzione dell’imposta precedente (commercio di bevande), l’acquisto di imballaggi dà diritto a tale deduzione.
Esempio 2
Un contribuente è proprietario di un immobile. Una parte di questo immobile viene data in locazione (con opzione) a una società terza. Una parte dell’immobile è costituita da appartamenti che vengono dati in locazione a privati a scopo abitativo e sono esclusi dall’imposta (art. 21 cpv. 2 n. 21 LIVA).
Un incendio causa danni ingenti all’immobile. I costi elevati per gli interventi di risanamento sono interamente assunti dall’assicurazione stabili. Il risarcimento versato da quest’ultima non è considerato controprestazione (art. 18 cpv. 2 lett. i LIVA), né comporta una riduzione della deduzione dell’imposta precedente (art. 33 cpv. 1 LIVA).
Le imposte precedenti sulle spese di risanamento per la locazione alla società terza della parte dell’immobile per la cui imposizione si è optato danno diritto alla deduzione dell’imposta precedente. Per contro, le spese di risanamento in relazione agli appartamenti non danno diritto alla deduzione dell’imposta precedente, poiché la locazione degli appartamenti è un’attività esclusa dall’imposta per la quale non è contemplata la possibilità di opzione (→ cifra 2.2.1.2).
Esempio 3
L’ufficio della circolazione stradale di un Cantone, contribuente, acquista un nuovo apparecchio per la produzione di licenze di condurre. L’apparecchio viene pagato con le tasse per il rilascio della licenza. Queste tasse non costituiscono una prestazione imponibile, poiché il rilascio di licenze di condurre rappresenta un’attività sovrana (art. 18 cpv. 2 lett. l LIVA). La controprestazione non comporta una riduzione della deduzione dell’imposta precedente (art. 33 cpv. 1 LIVA). L’imposta precedente sul nuovo apparecchio non è tuttavia deducibile, dal momento che le attività sovrane rappresentano un ambito non imprenditoriale (→ cifra 2.1.2.3).
Suddivisioni
- 2.3.1 Sussidi che non comportano la riduzione della deduzione dell’imposta precedente
- 2.3.2 Sussidi attribuibili a un oggetto particolare
- 2.3.3 Sussidi per la copertura del disavanzo d’esercizio
- 2.3.4 Altri sussidi
- 2.3.5 Riduzione della deduzione dell’imposta precedente mediante «imposizione tacita» dei sussidi
- 2.3.6 Momento della riduzione della deduzione dell’imposta precedente
- 2.3.7 Considerazione dei sussidi in caso di sgravio fiscale successivo
- 2.3.8 Rendiconto e arrotondamento
- 2.3.9 Variazione della chiave di riparto per la riduzione