2.2.2 Deduzione dell’imposta precedente per prestazioni escluse dall’imposta eseguite all’estero

Info IVA 09 · Deduzione dell’imposta precedente

In vigore · Stato dal 31 ottobre 2025

AFC · Info IVA 09 · n. 2.2.2 · Italiano

Se il contribuente esegue prestazioni all’estero escluse dall’imposta, per la cui imposizione si sarebbe potuto optare conformemente all’articolo 22 LIVA qualora fossero state eseguite sul territorio svizzero (→ cifra 2.2.1), i costi e gli investimenti necessari per eseguire queste prestazioni legittimano la deduzione dell’imposta precedente (art. 29 cpv. 1bis LIVA), indipendentemente dal fatto che abbia o no optato per l’imposizione di prestazioni analoghe sul territorio svizzero.

Se per tali prestazioni eseguite all’estero non fosse possibile esercitare l’opzione sul territorio svizzero (→ cifra 2.2.1.2), non sussiste alcun diritto alla deduzione dell’imposta precedente.

Esempio 1
Alessandro Meraviglia, un artista residente in territorio svizzero che si esibisce come solista, compare regolarmente su piccoli palcoscenici sia in Svizzera che oltreconfine. Le prestazioni culturali che propone al pubblico (cachet) sono escluse dall’imposta conformemente all’’articolo 21 capoverso 2 numero 14 LIVA.

Alessandro Meraviglia non opta per l’imposizione volontaria dei cachet realizzati in territorio svizzero, benché tale possibilità sussista secondo l’articolo 22 LIVA. Le cifre d’affari realizzate in territorio svizzero non legittimano pertanto la deduzione dell’imposta precedente.

Per contro, i cachet realizzati all’estero danno diritto alla deduzione dell’imposta precedente (art. 29 cpv. 1bis LIVA), a condizione che Alessandro Meraviglia rinunci all’esenzione dall’assoggettamento (art. 11 LIVA).

Lo stesso vale per le prestazioni escluse dall’imposta per la cui imposizione si può optare, il cui luogo della prestazione si trova sul territorio svizzero, ma per le quali subentra l’esenzione dall’imposta conformemente all’articolo 23 capoverso 2 LIVA.

Esempio 2
Il selvicoltore Pietro Larice esegue lavori forestali per terzi. Dato che la cifra d’affari proveniente da questa attività (lavori silvicoli e noleggio di macchine forestali) ammonta annualmente a circa 200 000 franchi, è considerato contribuente.

Produce inoltre legno sul proprio terreno forestale. Le entrate derivanti da questi prodotti naturali ottenuti nella propria impresa sono escluse dall’imposta secondo l’articolo 21 capoverso 2 numero 26 LIVA. Pietro Larice ha rinunciato a esercitare l’opzione per l’assoggettamento volontario di queste entrate.

Egli fornisce una parte di questi prodotti naturali a un acquirente di un Paese limitrofo. Conformemente all’articolo 23 capoverso 2 numero 1 LIVA queste forniture sono esenti dall’imposta. Se queste forniture venissero erogate a un acquirente sul territorio svizzero, in virtù dell’articolo 22 LIVA, Pietro Larice potrebbe imporre volontariamente le sue prestazioni (opzione). I costi relativi alle forniture di legno in tronchi in un Paese limitrofo legittimano pertanto la deduzione dell’imposta precedente.

[Illustrazione: nell’originale]

L’info IVA Luogo della prestazione informa in merito al luogo in cui sono considerati eseguiti, dal profilo del diritto IVA, le differenti tipologie di prestazioni (forniture e prestazioni di servizi).