3.4 Momento della correzione della deduzione dell’imposta precedente in seguito alla doppia utilizzazione
Info IVA 09 · Deduzione dell’imposta precedente
In vigore · Stato dal 31 ottobre 2025
AFC · Info IVA 09 · n. 3.4 · Italiano
Nel caso in cui le spese e gli investimenti gravati dell’imposta precedente siano utilizzati principalmente nell’ambito dell’attività che dà diritto alla deduzione dell’imposta precedente (art. 30 cpv. 2 LIVA)
Nei primi tre trimestri, o in caso di rendiconto mensile nei primi undici mesi del periodo fiscale, l’imposta precedente può essere dedotta senza tener conto della necessaria correzione per effetto della doppia utilizzazione. Nell’ultimo rendiconto IVA del periodo fiscale, la chiave di riparto per la correzione della deduzione dell’imposta precedente deve essere calcolata per l’intero periodo fiscale e la correzione della deduzione dell’imposta precedente deve essere dichiarata alla cifra 415 del rendiconto IVA.
Nell’ambito della riconciliazione annuale (art. 72 cpv. 1 LIVA), va verificata la chiave di riparto calcolata. In caso di scostamenti, la correzione della deduzione dell’imposta precedente dichiarata va opportunamente adeguata.
Nel caso in cui le spese e gli investimenti gravati dell’imposta precedente non siano utilizzati principalmente nell’ambito dell’attività che dà diritto alla deduzione dell’imposta precedente
Per i primi tre trimestri del periodo fiscale, o nel caso di rendiconto mensile, nei primi undici mesi, la quota che non dà diritto alla deduzione dell’imposta precedente va stimata e corretta in via provvisoria in base alla chiave di riparto utilizzata per la correzione della deduzione dell’imposta precedente del periodo fiscale precedente. In caso di nuova iscrizione o se mancano i dati dell’anno precedente, la chiave di riparto provvisoria può essere determinata in base ai dati del preventivo.
Nell’ultimo rendiconto IVA del periodo fiscale, la chiave di riparto per la correzione della deduzione dell’imposta precedente va calcolata per l’intero periodo fiscale e la correzione della deduzione dell’imposta precedente deve essere dichiarata alla cifra 415 del rendiconto IVA. In tale contesto occorre tenere in considerazione le correzioni provvisorie.
Nell’ambito della riconciliazione annuale (art. 72 cpv. 1 LIVA), va verificata la chiave di riparto calcolata. In caso di scostamenti, la correzione della deduzione dell’imposta precedente dichiarata va opportunamente adeguata.