2.3.9 Variazione della chiave di riparto per la riduzione
Info IVA 09 · Deduzione dell’imposta precedente
In vigore · Stato dal 31 ottobre 2025
AFC · Info IVA 09 · n. 2.3.9 · Italiano
Se l’ammontare della chiave di riparto per la riduzione subisce variazioni rispetto alla chiave di riparto per la riduzione del precedente periodo fiscale, ciò non comporta alcuna correzione analogamente a una modifica d’utilizzazione. Lo stesso vale anche per l’inizio e la cessazione dei versamenti di sussidi.
Si deve invece procedere a una correzione analogamente a una modifica d’utilizzazione per l’inizio o la fine del calcolo della riduzione della deduzione dell’imposta precedente mediante «imposizione tacita» dei sussidi (→ cifra 2.3.5).
Nel caso di investimenti occorre considerare che un’eventuale riduzione della deduzione dell’imposta precedente a seguito di sussidi per la copertura del disavanzo d’esercizio (→ cifra 2.3.3) o di altri sussidi (→ cifra 2.3.4) deve condurre a un risultato corretto. Se la chiave di riparto per la riduzione nel periodo fiscale dell’investimento risulterà troppo elevata o troppo bassa rispetto ai futuri periodi fiscali di utilizzazione dell’investimento, occorrerà determinare una chiave di riparto per la riduzione appropriata sulla base di uno o, eventualmente, più periodi fiscali rappresentativi. Uno scostamento è considerato sostanziale se la chiave di riparto per la riduzione nel periodo fiscale dell’investimento differisce di oltre 20 punti percentuali dal primo periodo fiscale rappresentativo successivo alla data di conclusione dell’investimento.
Esempio
La Teatro SA realizza, di norma, cifre d’affari di 3 milioni di franchi all’anno provenienti dai biglietti d’ingresso per la cui imposizione si è optato e da altre attività imponibili. La società riceve dagli enti pubblici sussidi pari a 1 milione di franchi all’anno. Essa effettua pertanto una riduzione della deduzione dell’imposta precedente del 25 % (→ cifra 2.3.3).
Nel 2025 l’edificio che ospita il teatro deve essere completamente ristrutturato. Si tratta di una ristrutturazione considerevole (art. 74 OIVA) che va considerata alla stregua di un investimento. A causa dei lavori, la Teatro SA dovrà sospendere le attività per otto mesi. Pertanto, nell’anno dell’investimento le cifre d’affari provenienti dai biglietti d’ingresso per la cui imposizione si è optato ammonteranno solo a 1 milione di franchi, a fronte di sussidi dello stesso importo, ossia 1 milione di franchi. In quell’anno ciò comporterà una chiave di riparto per la riduzione del 50 %.
Nell’anno seguente l’attività della Teatro SA riprenderà in maniera continuativa e le cifre d’affari torneranno quindi a salire a 3 milioni di franchi. A fronte di sussidi dello stesso importo, ossia di 1 milione di franchi, la chiave di riparto per la riduzione scenderà nuovamente al 25 %.
L’applicazione della chiave di riparto per la riduzione del 50 % per i costi d’investimento non è appropriata. È sufficiente effettuare una riduzione del 25 % (chiave di riparto rappresentativa) sugli investimenti.
Modifica della prassi in seguito a un riesame della prassi da parte dell’AFC (data di pubblicazione: 31.10.2025; riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).