3.3 Correzione della deduzione dell’imposta precedente mediante calcoli propri
Info IVA 09 · Deduzione dell’imposta precedente
In vigore · Stato dal 31 ottobre 2025
AFC · Info IVA 09 · n. 3.3 · Italiano
Se la correzione della deduzione dell’imposta precedente è effettuata mediante calcoli propri (art. 65 lett. c OIVA), è necessario che il risultato sia corretto (art. 68 OIVA). Gli esempi riportati di seguito mostrano i possibili modi di procedere.
Gli esempi si basano principalmente su chiavi di riparto in base alla cifra d’affari, nell’ipotesi che queste attribuiscano correttamente le imposte precedenti in base all’utilizzazione. Occorre tuttavia verificare caso per caso se vi sia un altro metodo appropriato. In particolare, nel caso degli immobili a doppia utilizzazione, una ripartizione per m2 o m3 conduce generalmente a un risultato corretto anche se, a seconda dello standard di costruzione può rendersi necessaria una diversa ponderazione dei m2 o dei m3.
Per ottenere un risultato corretto, in talune circostanze può essere necessario combinare diversi metodi (→ cifra 4).
Se per la correzione della deduzione dell’imposta precedente ci si basa in tutto o in parte sul rapporto con la cifra d’affari, per la suddetta correzione è determinante l’intera cifra d’affari (IVA escl.) secondo il conto economico.
In sede di calcolo della chiave di riparto, i flussi di mezzi finanziari che non sono considerati controprestazione, provenienti dall’attività dipendente presso il titolare di un’impresa individuale o da attività sovrane, devono essere trattati come cifre d’affari che non legittimano la deduzione dell’imposta precedente.
Nel determinare la correzione della deduzione dell’imposta precedente le entrate sottostanti, menzionate a titolo esemplificativo, non devono essere incluse nella chiave di riparto in base alla cifra d’affari:
le entrate da prestazioni o attività secondo le cifre 3.2.2, 3.2.3.1 e 3.2.3.2, se per la correzione della deduzione dell’imposta precedente si applicano gli importi forfetari corrispondenti;
le entrate che non danno luogo ad alcuna correzione della deduzione dell’imposta precedente, come le imposte incluse nella controprestazione (le imposte sui diritti di entrata e i diritti di mutazione, nonché l’IVA dovuta sulla prestazione) e altre partite di giro secondo l’articolo 24 capoverso 6 lettera b LIVA;
le entrate da flussi di mezzi finanziari che non sono considerati controprestazione, ragione per cui occorre effettuare una riduzione della deduzione dell’imposta precedente (art. 18 cpv. 2 lett. a–c in combinato disposto con l’art. 33 cpv. 2 LIVA);
le entrate da flussi di mezzi finanziari che non sono considerati controprestazione secondo l’articolo 18 capoverso 2 lettere d–i e k LIVA.
I rimborsi (in virtù di disposizioni legali specifiche) a datori di lavoro e le indennità per i disagi da essi subiti in qualità di datori di lavoro non sono considerati controprestazioni per una prestazione eseguita. Pertanto, neppure tali entrate devono essere incluse nella chiave di riparto in base alla cifra d’affari. Rientrano in questa categoria:
i rimborsi e le indennità della Suva o di un istituto assicurativo di diritto privato per i versamenti di indennità giornaliere secondo la legge federale del 20 marzo 1981 sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF; RS 832.20);
le provvigioni di riscossione versate ai datori di lavoro dall’amministrazione delle contribuzioni per l’incasso dell’imposta alla fonte;
il rimborso dei contributi del datore di lavoro all’AVS/AI/IPG/AD in virtù dell’ordinamento delle indennità di perdita di guadagno.
Anche i buoni non utilizzati non comportano alcuna correzione della deduzione dell’imposta precedente e non devono essere inclusi nella chiave di riparto in base alla cifra d’affari.
Per quanto riguarda i flussi di mezzi finanziari relativi a cartevalori e fondi, occorre considerare quanto segue:
devono essere dichiarati come cifre d’affari escluse dall’imposta alle cifre 200 e 230 del rendiconto IVA i ricavi da interessi e le entrate dalle vendite di cartevalori (ad es. vendite di azioni o vendite di obbligazioni prima della data di rimborso). Per quanto riguarda la correzione della deduzione dell’imposta precedente, occorre tenere conto in particolare delle cifre 2.2.4 e 3.2.2.1;
gli interessi negativi da pagare possono essere compensati con i ricavi da interessi e le cifre d’affari realizzate dalle vendite di cartevalori a titolo di diminuzione dei ricavi. Se l’importo delle diminuzioni dei ricavi supera queste cifre d’affari, non va effettuata alcuna correzione della deduzione dell’imposta precedente;
i flussi di mezzi finanziari che non sono considerati controprestazione, come quote di utili, dividendi o vendite di azioni proprie, da dichiarare alla cifra 910 del rendiconto IVA, sono irrilevanti ai fini della deduzione dell’imposta precedente;
non è necessaria alcuna dichiarazione nel rendiconto IVA per i meri trasferimenti di denaro, come la vendita di valute estere o il rimborso di obbligazioni in seguito a regolare scadenza, nonché per gli utili su cambi contabilizzati. Tali flussi di mezzi finanziari e contabilizzazioni non hanno alcun influsso sulla deduzione dell’imposta precedente.
Precisazione della prassi (→ info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).
Suddivisioni
- 3.3.1 Correzione della deduzione dell’imposta precedente sulle spese e sugli investimenti a doppia utilizzazione in rapporto alla cifra d’affari complessiva epurata
- 3.3.2 Correzione della deduzione dell’imposta precedente sulle spese e sugli investimenti a doppia utilizzazione in rapporto alla cifra d’affari complessiva
- 3.3.3 Correzione della deduzione dell’imposta precedente su tutte le spese e tutti gli investimenti in rapporto alla cifra d’affari complessiva
- 3.3.4 Chiave di riparto basato sui costi
- 3.3.5 Altri metodi di calcolo