3.1 Correzione della deduzione dell’imposta precedente in base allo scopo effettivo d’utilizzazione
Info IVA 09 · Deduzione dell’imposta precedente
In vigore · Stato dal 31 ottobre 2025
AFC · Info IVA 09 · n. 3.1 · Italiano
Per il calcolo della deduzione dell’imposta precedente in base allo scopo effettivo d’utilizzazione (art. 65 lett. a OIVA), le imposte precedenti sui costi complessivi (costi del materiale, prestazioni di servizi e altri costi d’esercizio) e sugli investimenti devono essere ripartite sulla base dell’utilizzazione effettiva tra i vasi A e B (→ cifra 3).
Precisazione della prassi (→ info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).