3.3.5.3 Determinazione forfetaria dell’imposta precedente sui costi dei veicoli
Info IVA 09 · Deduzione dell’imposta precedente
In vigore · Stato dal 31 ottobre 2025
AFC · Info IVA 09 · n. 3.3.5.3 · Italiano
Per i costi dei veicoli (spese e investimenti) si applicano le disposizioni e i modi di procedere abituali in caso di correzione della deduzione dell’imposta precedente in seguito alla doppia utilizzazione (→ cifra 3) di veicoli di servizio.
Spesso i veicoli di servizio sono messi a disposizione del personale anche per l’utilizzo privato. Questo rappresenta una prestazione a titolo oneroso nei confronti del collaboratore (locazione imponibile di veicoli). Il valore di tale prestazione è generalmente determinato in modo forfetario (→ info IVA Quote private).
Nel caso di un’eventuale correzione della deduzione dell’imposta precedente in seguito alla doppia utilizzazione, occorre tenere conto di questa attività legittimante la deduzione dell’imposta precedente. In particolare, quando i veicoli di servizio, oltre che per questa attività legittimante la deduzione dell’imposta precedente, sono utilizzati esclusivamente per scopi che non legittimano tale deduzione, l’imposta precedente deducibile può essere determinata forfetariamente su una spesa stimata pari al 60 % della quota privata imponibile e della vendita del mezzo d’esercizio imponibile (vendita del veicolo).
L’applicazione di questo metodo comporta la determinazione forfetaria della prestazione a titolo oneroso nei confronti del collaboratore (→ info IVA Quote private).
Con l’applicazione di questo metodo non è consentita alcuna deduzione supplementare dell’imposta precedente per questa attività.
Esempio
Situazione di partenza sostanzialmente analoga a quella dell’esempio 1 alla cifra 3.3.5.1. A Mendrisio, un veicolo di servizio viene messo a disposizione di una collaboratrice che lavora esclusivamente per l’ambito della formazione, esclusa dall’imposta. La collaboratrice può utilizzare il veicolo di servizio anche per scopi privati. La quota privata viene calcolata mediante l’importo forfetario dello 0,9 % del prezzo d’acquisto, che ammonta a 50 000 franchi IVA esclusa (→ info IVA Quote private). La controprestazione determinata ammonta a 5400 franchi IVA inclusa (CHF 50 000 x 0,9 % x 12 mesi).
A Mendrisio, per le spese e gli investimenti a doppia utilizzazione sono dovute imposte precedenti pari a 15 000 franchi, che riguardano però principalmente l’attività non legittimante la deduzione dell’imposta precedente. La correzione della deduzione dell’imposta precedente sulle spese e sugli investimenti a doppia utilizzazione in rapporto alla cifra d’affari complessiva epurata (→ cifra 3.3.1) o in base a un’altra chiave di riparto adeguata comporta un onere sproporzionato.
L’imposta precedente deducibile su questa attività può pertanto essere determinata in modo forfetario come segue:
Quota privata dei veicoli, IVA incl. | CHF | 5 400 |
di cui 60 % di spese stimate gravate dell’imposta precedente, IVA incl. | CHF | 3 240 |
8,1 % deduzione dell’imposta precedente ammessa (di 108,1 %) | CHF | 243 |
Con l’applicazione di questo metodo non è consentita alcuna deduzione supplementare dell’imposta precedente su questa attività.
Sull’importo d’imposta precedente di 15 000 franchi, 243 franchi legittimano quindi la deduzione dell’imposta precedente. La differenza di 14 757 franchi (CHF 15 000 meno CHF 243) deve essere dichiarata come correzione della deduzione dell’imposta precedente alla cifra 415 del rendiconto IVA.
Prima definizione della prassi in seguito alla valutazione di una nuova fattispecie (data di pubblicazione: 31.10.2025; riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).