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Consultazione 1997/17: Legge federale sulla fusione, la scissione e la transformazione di soggetti giuridici · 42 pagine

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Alla nuova costituzione di un soggetto giuridico nell’ambito di una scissione si applicano le disposizioni del Codice civile e del Codice delle obbligazioni relative alla costituzione di un soggetto giuridico. Le disposizioni sul conferimento in natura e sul numero dei promotori non si applicano.

Art. 45 Bilancio intermedio

Se il giorno determinante per il bilancio precede di più di sei mesi la conclusione del contratto di scissione o l’allestimento del progetto di scissione, i soggetti giuridici che partecipano alla scissione devono allestire un bilancio intermedio.

Sezione 4: Contratto di scissione, progetto di scissione, rapporto di scissione e verifica

Art. 46 Contratto di scissione e progetto di scissione

1 Se un soggetto giuridico trasferisce parti del suo patrimonio mediante scissione a soggetti giuridici esistenti, il contratto di scissione è concluso dagli organi superiori di direzione o d’amministrazione dei soggetti giuridici che partecipano alla scissione.

2 Se un soggetto giuridico intende trasferire parti del suo patrimonio mediante scissione a soggetti giuridici da costituire, il suo organo superiore di direzione o di amministrazione elabora un progetto di scissione.

3Il contratto di scissione e il progetto di scissione richiedono la forma scritta e l’approvazione dell’assemblea generale secondo gli articoli 53 e 54.

Art. 47 Contenuto del contratto di scissione rispettivamente del progetto di scissione

Il contratto di scissione o il progetto di scissione contiene in particolare:

a. la ditta, la sede e la forma giuridica dei soggetti giuridici che partecipano alla scissione;

b. un inventario con la designazione, la ripartizione e l’attribuzione degli oggetti del

patrimonio attivo e passivo, nonché l’attribuzione delle parti dell’azienda;