Progetto
Consultazione 1997/17: Legge federale sulla fusione, la scissione e la transformazione di soggetti giuridici · 42 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 20Fedlex · Progetto
Art. 53 Decisione di scissione in caso di divisione e di separazione
1 In caso di divisione e di separazione, l’organo superiore di direzione e d’amministrazione dei soggetti giuridici partecipanti alla scissione deve sottoporre il contratto di scissione o il progetto di scissione all’assemblea generale per decisione.
2 L’articolo 18 capoversi 1, 3, 4 e 6 si applica a tale decisione. In caso di scissione asimmetrica, occorre l’approvazione di tutti i soci del soggetto giuridico trasferente.
Art. 54 Decisione di scissione in caso di dissociazione
1 In caso di dissociazione, l’organo superiore di direzione o d’amministrazione decide del contratto di scissione o del progetto di scissione, tranne se lo scopo del soggetto giuridico è modificato. In tale caso, il contratto di scissione o il progetto di scissione va sottoposto all’assemblea generale per decisione.
2L’organo superiore di direzione o d’amministrazione deve rendere conto della dissociazione nel rapporto annuale. Se non occorre redigere un rapporto annuale, la dissociazione deve essere oggetto di un resoconto in occasione dell’assemblea generale.
Art. 55 Atto pubblico
1 In caso di divisione, di separazione, nonché di dissociazione che modifichi lo scopo, la decisione di scissione dell’assemblea generale richiede un atto pubblico.
2 In caso di dissociazione che non modifichi lo scopo, la decisione di scissione dell’organo superiore di direzione o d’amministrazione richiede la forma scritta.
Sezione 6: Protezione dei creditori
Art. 56 Diffida dei creditori
Contemporaneamente al deposito del contratto di scissione o del progetto di scissione, occorre invitare i creditori a insinuare i loro crediti e informarli sui loro diritti con una pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.