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Consultazione 1997/17: Legge federale sulla fusione, la scissione e la transformazione di soggetti giuridici · 42 pagine

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c. in caso di divisione e di separazione, il rapporto di cambio delle quote e, se del caso,

l’importo del conguaglio, rispettivamente i diritti sociali dei soci del soggetto giuridico trasferente in seno al soggetto giuridico assuntore;

d. in caso di dissociazione, le quote o i diritti sociali, rispettivamente l’indennità che

riceve il soggetto giuridico trasferente;

e. particolari difficoltà della valutazione;

f. se del caso l’obbligo d’eseguire versamenti suppletivi e la responsabilità personale che

risultano dalla scissione per i soci del soggetto giuridico trasferente;

g. in caso di scissione cui partecipano soggetti giuridici di diversa forma giuridica, gli

obblighi che possono essere imposti ai soci nella nuova forma.

3 In caso di costituzione di un nuovo soggetto giuridico nell’ambito di una scissione, occorre presentare il progetto degli statuti di siffatto soggetto in allegato al rapporto di scissione.

Art. 50 Verifica del contratto di scissione oppure del progetto di scissione e del rapporto di scissione

L’articolo 15 si applica per analogia alla verifica del contratto di scissione oppure del progetto di scissione e del rapporto di scissione.

Art. 51 Informazioni sulle modifiche patrimoniali

L’articolo 16 si applica per analogia alle informazioni sulle modifiche patrimoniali.

Art. 52 Deposito del contratto di scissione oppure del progetto di scissione e diritto di consultazione

1 Se il contratto di scissione oppure il progetto di scissione deve essere sottoposto all’assemblea generale per decisione secondo gli articoli 53 e 54, l’articolo 17 si applica per analogia.

2 Nell’ambito della pubblicazione del contratto di scissione o del progetto di scissione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio, occorre diffidare i creditori secondo l’articolo 56.

Sezione 5: Decisione di scissione