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Consultazione 1997/17: Legge federale sulla fusione, la scissione e la transformazione di soggetti giuridici · 42 pagine
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3 La scissione di un istituto di previdenza che presenta la forma giuridica della società cooperativa è possibile se lo scopo precedente è salvaguardato.
Sezione 2: Quote e diritti sociali
Art. 41 Salvaguardia delle quote e dei diritti sociali
1 Nell’ambito della divisione e della separazione, le quote e i diritti sociali vanno salvaguardati secondo l’articolo 7.
2 Ai soci del soggetto giuridico trasferente possono essere attribuiti:
a. quote o diritti sociali di tutti i soggetti giuridici partecipanti alla divisione o alla
separazione che corrispondano alle precedenti partecipazioni (scissione simmetrica);
b. quote o diritti sociali di taluni o di tutti i soggetti giuridici partecipanti alla divisione o
alla separazione che non corrispondano alle precedenti partecipazione (scissione asimmetrica).
Sezione 3: Riduzione e aumento del capitale, costituzione e bilancio intermedio
Art. 42 Riduzione del capitale in caso di separazione
Gli articoli 733, 734 e 788 capoverso 2 del codice delle obbligazioni non si applicano se la società di capitali trasferente riduce il suo capitale in relazione con la separazione.
Art. 43 Aumento del capitale
1Il soggetto giuridico assuntore deve aumentare il capitale quanto occorre per salvaguardare i diritti dei titolari di quote del soggetto giuridico trasferente.
2 Le disposizioni sui conferimenti in natura nonché l’articolo 651 capoverso 2 del Codice delle obbligazioni non si applicano nell’ambito della scissione.