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Consultazione 1997/17: Legge federale sulla fusione, la scissione e la transformazione di soggetti giuridici · 42 pagine

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1 Tutte le associazioni che partecipano alla fusione devono depositare il relativo contratto presso la loro sede almeno 30 giorni prima della decisione dell’assemblea generale. Le associazioni iscritte nel registro di commercio devono inoltre depositare il contratto di fusione presso l’ufficio del registro di commercio della loro sede.

2 I membri delle associazioni e i creditori conosciuti devono essere adeguatamente informati sul deposito del contratto di fusione e sulle possibilità di consultarlo. Le associazioni iscritte nel registro di commercio devono pubblicare tali informazioni sul Foglio ufficiale svizzero di commercio.

Art. 29 Decisione di fusione

1 Qualora lo scopo dell’associazione sia modificato dalla fusione, la decisione di fusione deve essere approvata dai tre quarti almeno dei membri presenti all’assemblea generale.

2 La stessa maggioranza è richiesta per la fusione dell’associazione con una società cooperativa.

Art. 30 Diritto di recesso

1 I membri di un’associazione che non approvano la fusione possono recedere liberamente dall’associazione entro due mesi dalla decisione di fusione.

2 Il recesso vale retroattivamente dalla data della decisione di fusione.

Art. 31 Protezione dei creditori

Il termine per la richiesta di garanzia secondo l’articolo 25 decorre dalla data in cui la fusione acquisisce validità giuridica.

Sezione 9: Disposizioni particolari sulla fusione di fondazioni

Art. 32 Protezione dei beneficiari di pretese

1 In caso di fusione tra fondazioni vanno salvaguardate le eventuali pretese dei beneficiari delle fondazioni che partecipano alla fusione.

2Prima della conclusione del contratto, gli organi superiori delle fondazioni che partecipano alla fusione devono informare i beneficiari di pretese sulla prevista fusione e sui suoi effetti.