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Consultazione 1997/17: Legge federale sulla fusione, la scissione e la transformazione di soggetti giuridici · 42 pagine

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Art. 33 Disposizioni non applicabili

Gli articoli 9, 13 lettere b-f e i, 15, 17, 18, 23, 24 e 91 non si applicano alla fusione tra fondazioni.

Art. 34 Contratto di fusione e approvazione

1 Il contratto di fusione deve essere concluso dagli organi superiori delle fondazioni che vi partecipano.

2 Tranne che per le fondazioni di famiglia e le fondazioni ecclesiastiche, la fusione deve essere approvata dalle autorità di vigilanza delle fondazioni che partecipano alla fusione; queste controllano se le condizioni della fusione sono adempite.

Sezione 10: Disposizioni particolari per la fusione di istituti di previdenza

Art. 35 Protezione degli assicurati

In caso di fusione di istituti di previdenza vanno salvaguardati lo statuto giuridico e i diritti degli assicurati.

Art. 36 Disposizioni applicabili

Le disposizioni generali sulla fusione e le disposizioni particolari relative alla fusione di fondazioni si applicano nella misura in cui la presente sezione non prevede disposizioni particolari.

Art. 37 Contratto di fusione, rapporto di fusione e verifica

1 Il contratto di fusione deve contenere almeno le indicazioni secondo l’articolo 13 lettere a e g nonché le indicazioni sullo statuto giuridico e i diritti degli assicurati in seno al soggetto giuridico assuntore.

2 Il rapporto di fusione secondo l’articolo 14 deve in particolare esporre come sono salvaguardati lo statuto giuridico e i diritti degli assicurati.