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Consultazione 1997/17: Legge federale sulla fusione, la scissione e la transformazione di soggetti giuridici · 42 pagine

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c. in caso di divisione e di separazione, il rapporto di cambio delle quote e, se del caso,

l’importo del conguaglio, rispettivamente indicazioni sui diritti sociali dei soci del soggetto giuridico trasferente in seno al soggetto giuridico assuntore;

d. in caso di dissociazione, le quote o i diritti sociali rispettivamente l’indennità che

riceve il soggetto giuridico trasferente;

e. in caso di divisione e di separazione, le modalità del cambio delle quote o

dell’attribuzione dei diritti sociali;

f. la data da cui le quote o i diritti sociali danno diritto a una parte dell’utile risultante dal

bilancio, nonché tutte le particolarità di tale diritto;

g. la data da cui gli atti del soggetto giuridico trasferente sono considerati compiuti per

conto del soggetto giuridico assuntore;

h. ogni particolare vantaggio concesso ai membri di un organo di direzione o

d’amministrazione, ai soci amministratori o ai revisori.

Art. 48 Oggetti non attribuiti del patrimonio attivo

Un oggetto del patrimonio attivo che non può essere attribuito in base al contratto di scissione o al progetto di scissione,

a. in caso di divisione appartiene in comproprietà a tutti i soggetti giuridici assuntori

proporzionalmente al patrimonio attivo netto che spetta loro in virtù del contratto di scissione o del progetto di scissione;

b. in caso di separazione e di dissociazione resta in seno al soggetto giuridico trasferente.

Art. 49 Rapporto di scissione

1 Gli organi superiori di direzione o d’amministrazione dei soggetti giuridici che partecipano alla scissione devono redigere un rapporto scritto sulla scissione. Possono anche redigere insieme il rapporto.

2 Il rapporto deve spiegare e giustificare dai profili giuridico e economico:

a. lo scopo e le conseguenze della scissione;

b. il contratto o il progetto di scissione;