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Consultazione 1997/17: Legge federale sulla fusione, la scissione e la transformazione di soggetti giuridici · 42 pagine
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3 La verifica secondo l’articolo 15 deve essere effettuata da un esperto riconosciuto in materia di previdenza professionale.
4 Il rapporto di revisione deve in particolare confermare che la fusione è adeguata e che lo statuto giuridico e i diritti degli assicurati sono salvaguardati.
Art. 38 Approvazione
La fusione deve essere approvata dalle autorità di vigilanza competenti secondo l’articolo 61 LPP.
CAPITOLO 3: SCISSIONE
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 39 Principio
La scissione di un soggetto giuridico può avvenire:
a. dividendo l’insieme del suo patrimonio e trasferendolo a altri soggetti giuridici. I suoi
soci ricevono quote o diritti sociali dei soggetti giuridici assuntori. Il soggetto giuridico trasferente è sciolto e cancellato dal registro di commercio (divisione);
b. trasferendo una o più parti del suo patrimonio a altri soggetti giuridici. I suoi soci
ricevono quote o diritti sociali dei soggetti giuridici assuntori (separazione) oppure
c. trasferendo una o più parti del suo patrimonio a altri soggetti giuridici. Il soggetto
giuridico trasferente riceve quote o diritti sociali dei soggetti giuridici assuntori o un’indennità (dissociazione).
Art. 40 Scissioni permesse
1 È permessa la scissione di società di capitali o di società cooperative.
2 Le società di capitali e le società cooperative possono partecipare alla scissione sia quale soggetto giuridico trasferente sia quale soggetto giuridico assuntore.