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Consultazione 1997/17: Legge federale sulla fusione, la scissione e la transformazione di soggetti giuridici · 42 pagine

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3 La verifica secondo l’articolo 15 deve essere effettuata da un esperto riconosciuto in materia di previdenza professionale.

4 Il rapporto di revisione deve in particolare confermare che la fusione è adeguata e che lo statuto giuridico e i diritti degli assicurati sono salvaguardati.

Art. 38 Approvazione

La fusione deve essere approvata dalle autorità di vigilanza competenti secondo l’articolo 61 LPP.

CAPITOLO 3: SCISSIONE

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 39 Principio

La scissione di un soggetto giuridico può avvenire:

a. dividendo l’insieme del suo patrimonio e trasferendolo a altri soggetti giuridici. I suoi

soci ricevono quote o diritti sociali dei soggetti giuridici assuntori. Il soggetto giuridico trasferente è sciolto e cancellato dal registro di commercio (divisione);

b. trasferendo una o più parti del suo patrimonio a altri soggetti giuridici. I suoi soci

ricevono quote o diritti sociali dei soggetti giuridici assuntori (separazione) oppure

c. trasferendo una o più parti del suo patrimonio a altri soggetti giuridici. Il soggetto

giuridico trasferente riceve quote o diritti sociali dei soggetti giuridici assuntori o un’indennità (dissociazione).

Art. 40 Scissioni permesse

1 È permessa la scissione di società di capitali o di società cooperative.

2 Le società di capitali e le società cooperative possono partecipare alla scissione sia quale soggetto giuridico trasferente sia quale soggetto giuridico assuntore.