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Consultazione 1997/17: Legge federale sulla fusione, la scissione e la transformazione di soggetti giuridici · 42 pagine
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c. secondo quale metodo è stato determinato il rapporto di cambio e se tale metodo è
adeguato;
d. quali valori sarebbero risultati dall’applicazione di un altro metodo adeguato;
e. se l’eventuale indennità è adeguata;
g. se la valutazione solleva difficoltà particolari.
3 Su richiesta degli organi superiori di direzione e d’amministrazione dei soggetti che partecipano alla fusione, l’Ufficio federale del registro di commercio può designare a tutti loro un revisore comune.
Art. 16 Informazione sulle modifiche patrimoniali
Qualora il patrimonio di uno dei soggetti giuridici che partecipano alla fusione subisca modifiche importanti tra la conclusione del contratto di fusione e la decisione dell’assemblea generale, l’organo superiore di direzione o di amministrazione deve informarne l’assemblea generale come pure l’organo superiore di direzione o di amministrazione degli altri soggetti giuridici che partecipano alla fusione. Questi ne informano la loro assemblea generale.
Art. 17 Deposito del contratto di fusione e diritto di consultazione
1 Almeno 30 giorni prima della decisione dell’assemblea generale, ciascuno dei soggetti giuridici che partecipano alla fusione è tenuto a depositare il contratto a fini di consultazione presso il registro di commercio della sua sede.
2 Inoltre, durante i 30 giorni che precedono la decisione dell’assemblea generale, ciascuno dei soggetti giuridici deve garantire ai soci, presso la sua sede, la consultazione dei seguenti documenti di tutti i soggetti giuridici che partecipano alla fusione:
a. il contratto di fusione;
b. il rapporto di fusione;
c. il rapporto di revisione;
d. i conti annuali e i rapporti annuali relativi agli ultimi tre esercizi contabili, nonché, se
del caso, il bilancio intermedio.
3 I soci possono chiedere ai soggetti giuridici che partecipano alla fusione copie dei documenti enumerati al capoverso 2. Tali copie vanno messe gratuitamente a loro disposizione.