Rapporto sui risultati

Consultazione 1997/4: Legge federale sui presidi terapeutici · 50 pagine

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32.4 Capitolo 4: Sangue, derivati del sangue ed espianti

Sezione 1: Applicabilitä delle disposizioni sui medicinali

Articolo 50

Diversi partecipanti alla consultazione sono del parere che i derivati del sangue stabili e labili debbano

essere chiaramentedefinitie differenzËatigli uni dagli altri (FR, BS, BL, GR, SSIBe). A questo

proposito, GE e APC vorrebbero sostituire il termine '’derivati del sangue“ con “derivati del sangue labiti", in quanto i derivati del sangue stabili sono annoverati tra i medicinali e vengono trattati come taËI. NE e GE ritengono che sia importante differenziare bene i derivati deF sangue dagli espianti, perchë per questi ultiminon valgonogti stessi requisiti. SAMW raccomanda di integrare nell'articolo anche gli impianti.EKAF sottolineache in materia di sangue e di espianti il fattore sicurezza riveste un’importanzaspeciale a causa deI possibile rischio di infezione HIV e pertanto desidera essere

consultatoquando saranno elaborate le prescrizionËesecutive, ATOPS suggerisce di precisare

adeguatamente l'articolo neI caso in cui i nosodi dovessero essere Ënclusiin questo capitolo. Secondo

ZH, GL, ZG, FR, BL e GR, questo capitolocontiene troppidettagliche andrebberoregoFatia livellodi

ordinanza. ZG e GR propongono di riscrivere completamente questo capitoËo,

Sezione 2: Sangue e derivati del sangue

Articolo 51 Obbligo generaledi diligenza

In considerazione delle tendenze mËgratoriedella popoIazione e al fine di tutelare i destinatari, ZH, GL e ZG suggeriscono di creare un registro nazionale delle persone escluse dalle donazioni di sangue.

Articolo 52 Autorizzazione d'esercizio

ZH, GL e GR si chiedono perchë mai questa autorËzzazionedebba essere riËasciatadall’lstituto quando gtiospedali e 1amaggior parte dei centri trasfusionali sono sottoposti alla vigilanzadei Cantoni. Per FR, occorre definire chiaramente la ripartizione dei compiti fra l'lstituto e i Cantoni. NE, GE e APC fanno proposte a tale riguardo. Per una maggiore unitarËetäed efficienza, GR propone che sia l'tstituto a stabËlirei requisiti per Ëlrilascio dell'autorizzazione e che ai Cantoni e/o ai servizi specializzatË regionali competa l'ispezËone. A sua volta, SGCI chiede che i criterF per tutte le autorizzazËoni siano standardizzatia ËivellonazËonaËe,ma anche che di questo si occupino le autoritäpiü adatte a farlo. Per contro, Tl ritiene che dovrebbe spettare all’lstituto garantire il controllo dei requisiti deIËaGMP neI campo dei derivati det sangue. PULS chiede che le donazioni autologhe siano escluse

daI[’autorizzazËoned'esercizio.SVAN osserva che. ai sensi delle disposizionidi aËcuneleggi cantonali

sulla sanitä, i medici empirici naturalistipossono prelevare sangue a scopo diagnostico e prelevare, preparare e ritrasfondere sangue autoFogo.

Capoverso 2

Secondo lKV, in questo punto si dovrebbe rimandare alla disposizione di cui all'articolo36 capoverso 2

Articolo 53 Idoneitä a donare sangue

BSF ë del parere che i donatorË di sangue abbiano diritto, su richËesta, a conoscere i risultati dell'esame deI loro sangue,

Capoverso 3

BS trova che sia problematicoaffidareal ConsigËiofederaleil compitodi stabiËirei requisitiper

Ë’idoneitäa donare sangue perchë, in caso di nuove scoperte in materia di trasmissione e prevenzione

delle infezioni,le misure di sicurezza urgenti non possono attendere. ZG ricorda che anche

determinate terapie a base di medicamenti possono rappresentare una controindicazËoneper le

donazioni di sangue.