Rapporto sui risultati

Consultazione 1997/4: Legge federale sui presidi terapeutici · 50 pagine

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di concorrenza. Gti ottici vogliono garantire che gti ausiti visivi possano essere prescritti non esclusivamente dagËIoftalmoËogi,ma che possano essere dispensati anche da specialisti dell'ottica

(AGA, SBAO, SGDV, SOpV), senza estensionedell’obbËigodi ricetta medica agtiocchialie alte lenti a

contatto. JU, SP e le cerchie dei pazienti(FRC. SPO) auspicano un obbligo generale di notifica per tutti prodotti immessi in commercio.

32.6 Capitolo 6: lstituto svizzero per i presidi terapeutici

Sezione 1: Forma giuridica e statuto

Articolo 68 Forma giuridica

La maggioranza degli organismi consultati ë favorevole - anche se per motivi differenti - al fatto che l'lstituto svizzero per i presidi terapeutici sia organizzato come Ëstitutoautonomo di diritto pubblico e che sta gestËtosecondo principidi economia aziendale. Punti di vista diversi vengono espressi da BE,

che vorrebbe integrarel'lstËtutonell'UFSP,e da SVP, che non comprende i vantaggi di tale forma

organizzativa. NE, GE e APC attirano l'attenzione suI fatto che, per quanto concerne l’organizzazione e /'--\ l'entitä del futuro lstituto, si dovrebbe tenere conto anche degËIsviluppi che si produrranno a livello europeo. Essi ritengonoche i suoi compitiper quanto concerne i presiditerapeuticiomologatia livello europeo debbano limitarsi ai seguenti settori: foglietto informativo, informazioni specialistiche e vigilanzasui farmaci. SLV e VSA rËtengonoche la forma giuridicaproposta per Ë’ËstitutosËaadeguata, ma mettono in guardia contro un peggioramento dei servizi e iI contemporaneo raddoppËamentodegli emolumenti. PULS ë del parere che neI rapporto espticativo non sia stato dato abbastanza spazio alle ripercussioni dei compiti deIË'lstËtutosull’organizzazionee suI personale

Articolo 69 Statuto e gestione

FR, NE e JU si dichiarano critici nei confronti dell'autofËnanziamentodell’lstituto. Secondo FR e GRIP, tutti i gruppi d'interessi devono compartecipare al finanziamento. GRIP propone di riformulare l'artËcolo in tal senso, FR chiede di riconsiderare la regoËamentazione prevista. JU ritiene che iI principio dell’autofinanziamento metta in pericolo i servizi non redditizi ma comunque importanti per la sicurezza e la salute pubblica. Dello stesso avviso ë NE, che adduce come esempËo i compiti inerenti ai settori

deI sangue e dei suoi derivatio dei dispositivimedici. Anche NE, come JU, mette in dubbio la

compatibËlitä fra Ë principi imprenditoriali e i compiti di polizia sanitarËa. JU chiede pertanto che la Confederazionefinanzi una parte delle spese aziendali dell'lstituto. Per contra, GRIP si oppone ai finanziamentËtrasversaIË con i quali l'industria dovrebbe sostenere le prestazioni di servizio per la collettivitä o l'amministrazione pubblica

Sezione 2: Compiti e mandato di prestazioni

Articolo 70 Compiti

Capoverso 1

FR, ASSGP, GRIP, SGCI e FRSP sono contrari all’accordo di prestazione. ASSGP ritiene che il rapporto fra mandato di prestazione e accordo di prestazione non sia chiaro e quËndichiede - come pure SGCI - di sostituireil termine “accordo di prestazËone"con “mandato di prestazione", in piü, FR chiede che

ulterËoricompiti - ad es, per quanto concerne la politica sanitaria e la politica d’lstituto - siano stabilitl a livello di ordËnanza e non rientrino nella sfera di competenze del Consiglio d'lstituto.

Capoverso 2

L'lstituto dovrebbe servirsi con discrezione della facoËtä di fornire, a pagamento, servizi ad autoritä e a prËvati.Allo stesso modo, esso deve evitaredi essere giudice o parte in causa. EsËstonodubbianche a proposito della compatibilitä fra i servizi forniti a terzi e iI compito di sorveglianza,