Rapporto sui risultati

Consultazione 1997/4: Legge federale sui presidi terapeutici · 50 pagine

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Capoverso 3

La possibilitä di far ricorso a privati viene espressamente approvata (SHIV, FMH, INTPH, SANPH, SANZ, SGCI, VIPS). Per INTPH e VIPS. la presente disposizione non ë abbastanza vasta. Essi vogliono che in un articolo a parte sia sancita la collaborazione fra l’lstituto e le organizzazionidi diritto privato. SANPH esprime un punto di vista simile.

Capoverso 4

KF, IPK, SVKH, VGS, VSRD, WELED e i rappresentantidei negozidi prodottidieteticichiedonoche

l'lstituto sia obbligato a impiegare periti e commissioni consultive. KF, SVKH, VaeHw e WELED pretendono inoltre che a questo proposito siano presi in considerazione periti di diversi indirËzzie metodi terapeutici

Articolo 71 Mandato di prestazioni e accordo di prestazione

Capoverso 1

SGCI ë favorevole aI mandato di prestazioni. ma ritiene che neIl'articolomanchi la precisazione deI SUD contenuto. Anche SVP desidera che detto contenuto sia sancËtonella legge. SPO chiede che si tenga conto dei rapidi mutamenti di situazione che si verificano in campo medico e che iI Consiglio federale

rinnovi il mandato di prestazioni ogni quattro anni, Preventivamente occorre consultare i Cantoni, le0

cerchie interessate e, secondo SAMW, anche il Dipartimentoe iI Consiglio d'lstituto. ZH, invece, ë contrario a inserire il Consiglio d’lstituto in quanto organo di sorveglianza nella formulazione e neIl'assegnazione del mandato di prestazioni del proprio lstituto.

Capoverso 2

Numerosipartecipantiallaconsultazione(ZH, UR, IKV, CVP, ASSGP, INTPH,SANPH, SGCI, S(JP(J,

VIPS) disapprovano che iI Dipartimento concluda un accordo di prestazione con l'lstituto e chiedono che iI mandato di prestazioni sta assegnato all’lstituto o at Consiglio d'lstituto direttamente daI Consiglio federale (SGPG). AG e FDP sono favorevoli alla differenziazione gerarchica: Consiglio federale - Dipartimento - lstituto.

Sezione 3: Organi e competenze

Articolo 72 Organi

PASHI chiede di rinunciare al Consiglio d'lstituto e di assoggettare l'lstituto direttamente alla responsabile a capo del Dipartimento dell'interno. In questo modo, si creano delle chiare strutture

direttive che rappresentano la condizione necessaria per agire con successo anche a livello0

internazionale.Gran parte degli organismi consultati presenta proposte o domande di modifica

riguardo alla nomina e alle autoritä incaricate di nominare i singoli organi. GB chiede che sia istituito un ulteriore organo composto da rappresentanti deI personale.

Articolo 73 Consiglio d'lstituto; composizione e nomina

Numerosi partecËpantialla consultazione esprimono il loro parere sulla composizione del Consiglio d’lstituto. Viene proposto non solo di ammettervi i rappresentanti della veterinaria, dei diversi indirizzi terapeutici, dei pazienti,dei consumatori e dei medici omeopatici,ma in parte anche di aumentare a nove il numero dei membri. Contrariamente alle pretese dei Cantoni, SGB e KSK ritengono che questi non debbano essere rappresentati nell’lstituto per i presidi terapeutici.

Articolo 74 Compiti del Consiglio d’lstituto

Mentre per SVP iI ruolo del Consiglio d’lstituto non ë chiaro, diversi organismi consultati pretendono che iI Consiglio d’lstituto chieda il mandato di prestazioni direttamente al Consiglio federale, evitando cosl di passare per iI Dipartimento. In piü, viene domandato un ampliamento di competenze. GR e JU chiedono di consultare i Cantoni e le cerchie interessate prima di emanare le ordinanze esecutive