Rapporto sui risultati

Consultazione 2001/17: Legge sull'asilo, revisione parziale · 73 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 45Fedlex · Rapporto sui risultati

PLR: le misure proposte vengono in linea di massima accolte favorevolmente, ma anche ritenute non sufficientemente coerenti. La limitazione del diritto alla libera scelta dell'assicuratore non risolve le problematiche degli assicuratori con costi amministrativi troppo elevati. La sospensione del diritto alla riduzione dei premi secondo l'articolo 65 LAMal, fintanto che viene riscosso l'aiuto sociale, diventa un onere suppletivo del conteggio relativo all'asilo con spese estranee a questo settore che possono ascendere a più di 100 milioni di franchi. Dal momento che i premi delle casse malati non costituiscono prestazioni assistenziali che la Confederazione deve rimborsare, occorrerebbe esaminare se il finanziamento dei premi per persone del settore dell'asilo non andrebbe regolato, per motivi di trasparenza, nell'ordinanza concernente i sussidi della Confederazione per la riduzione dei premi nell'assicurazione malattie. Dal momento che i richiedenti l'asilo non devono trovarsi avvantaggiati rispetto agli altri abitanti dei Cantoni, per la determinazione del contributo federale non dovrebbe far stato l'intero premio dell'assicurazione malattie bensì piuttosto l'intera riduzione dei premi (contributo federale ordinario e percentuale cantonale). In tal modo si potrebbe pure tenere meglio conto del pericolo di un doppio sovvenzionamento.

SKV: un conteggio separato dei premi non comporta spese amministrative eccessive.

CSP: il tenore dell'articolo 26 capoverso 4 OAsi 2 (garantire la qualità dell'offerta) deve comparire anche nel nuovo articolo 82a.

KSF: vuole in futuro una soluzione unitaria a livello nazionale per tutti i richiedenti l'asilo che vengono assistiti.

CVS: è necessaria una vigilanza da parte della Confederazione affinché nel caso dei medici e dei servizi scelti dai Cantoni possa venir garantita una certa qualità delle cure.

Art. 83 cpv. 2 (nuovo) Limitazione delle prestazioni assistenziali

2 Le prestazioni assistenziali ricevute abusivamente vanno restituite integralmente. Il Cantone fa valere la pretesa di restituzione, segnatamente mediante riduzione di future prestazioni assistenziali. L'articolo 85 capoverso 3 è applicabile per analogia.

Pro Piuttosto pro Piuttosto contro Contro

GL, TG, UR BS, OSAR, CSIAS

OSAR, CSIAS: è possibile procedere a riduzioni di prestazioni soltanto se a tal riguardo non si tange il minimo vitale assoluto.

OSAR: se la riscossione abusiva è stata cagionata da una violazione dell'obbligo di diligenza commessa dal servizio competente per l'erogazione dell'aiuto sociale, va prevista una possibilità di restituzione piuttosto clemente che si estenda su un certo periodo di tempo.

BS: nella pratica, sovente le riduzioni di future prestazioni assistenziali non possono venir attuate a ragione delle aliquote di sostegno già piuttosto basse.