Rapporto sui risultati

Consultazione 2001/17: Legge sull'asilo, revisione parziale · 73 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 47Fedlex · Rapporto sui risultati

Art. 86a Co ntributo speciale

1 I richiedenti l’asilo e le persone bisognose di protezione senza permesso di dimora che esercitano un'attività lucrativa sono tenuti a rimborsare (contributo speciale) le spese cagionate, in quanto gruppo, giusta l'articolo 85 capoverso 1 da loro stessi, dal coniuge e dai figli. L'autorità cantonale vincola l'autorizzazione a esercitare un'attività lucrativa a un onere corrispondente.

2 Il datore di lavoro deduce il contributo speciale direttamente dal salario della persona interessata e lo versa alla Confederazione. 3La Confederazione può affidare a terzi i compiti connessi alla riscossione del contributo speciale.

4 Il Consiglio federale disciplina i particolari; fissa segnatamente l'ammontare del contributo speciale e la durata dell'obbligo. Il contributo speciale non può superare il 10 per cento del salario. Nel caso di un salario basso, il Consiglio federale può soprassedere all'obbligo di versare un contributo speciale.

Pro Piuttosto pro Piuttosto contro Contro

AI, AR, BE, BL, BS, CVS, USS, SSA, SH, SO, SZ, FSSC, (contro anche all'attuale obbligo

di garanzia e di restituzione FR, GL, GR, NW, UCS, Città di Berna, CDOS, CRS GE, LU, NE, TI, VD,

OW, TG, ZG UDC, ZFA VS, PS, OSAR, ABZ, CP, FRSP, USI, AOZ, CAR, CSP, ACS, UCS-1 GDS, CFS, HEKS,

KSF, SOS, SAJE, FEPS, CSIAS, SSF

Se fosse obbligata a optare per uno dei due sistemi, la maggioranza dei partecipanti alla procedura di consultazione, che rifiuta l'articolo 86a, preferirebbe il nuovo sistema a quello precedente (obbligo di garanzia e restituzione).

GE, CSP: sia il sistema attuale sia quello nuovo costituiscono un ostacolo all'integrazione e penalizzano coloro che sono disposti a lavorare.

OSAR, GDS, KSF, CRS: richiedenti l'asilo, che esercitano un'attività lucrativa, vengono discriminati nei confronti delle persone indigene che percepiscono prestazioni assistenziali dal momento che in generale sono tenuti alla restituzione anche in caso di reddito modesto. L'obbligo di restituzione va dunque revocato oppure alla restituzione di prestazioni assistenziali riscosse va applicato il normale sistema assistenziale anche nel caso di richiedenti l'asilo.

PS, OSAR, CAR, ACNUR: conformemente all'articolo 29 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati da quest'ultimi non si devono riscuotere imposte speciali. Visto che i richiedenti l'asilo o anche le persone bisognose di protezione senza permesso di dimora (la cui domanda d'asilo, in conformità della regolamentazione attualmente vigente, viene sospesa), prima della decisione in merito alla loro domanda, sono potenziali rifugiati, il previsto contributo speciale potrebbe costituire una violazione della Convenzione sullo statuto dei rifugiati. Il contributo speciale andrebbe dunque rimborsato se le persone vengono riconosciute come rifugiati.

FR, GE, SH, SZ, VD, VS, TI, OSAR, CSIAS, CDOS, AOZ, CAR, HEKS, CVS, FEPS, USS, Città di Berna, ZFA: il contributo speciale non deve pregiudicare il minimo esistenziale. Il contributo speciale non deve neppure implicare una dipendenza