Rapporto sui risultati
Consultazione 2001/17: Legge sull'asilo, revisione parziale · 73 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 48Fedlex · Rapporto sui risultati
parziale dall'assistenza i cui costi (cfr. nuovo modello di finanziamento) in ultima analisi andrebbero a carico delle autorità cantonali preposte alle opere sociali.
OSAR: i bassi redditi vanno imperativamente sgravati dal contributo speciale.
OSAR, CAR, HEKS, FEPS: la durata massima dell'obbligo di pagamento di 5 anni va sancito nella legge. Essa va periodicamente adeguata ai costi complessivi.
GDS: il contributo speciale non dovrebbe superare il 5 per cento del reddito lordo da attività lucrativa. Redditi inferiori a 3'000 franchi devono essere esentati dall'obbligo di pagamento del contributo speciale. Liberazione dal contributo a partire da 5'000 franchi.
ZG: preferisce un contributo in proporzione al reddito.
OSAR: va prevista una regolamentazione speciale per persone con più attività lucrative e per le coppie sposate.
GR, UCS-1: il previsto contributo speciale di 100 franchi è troppo basso.
CAR: andrebbe chiarito che i richiedenti l'asilo sono liberati dall'obbligo di pagamento del contributo non appena l'importo viene loro dedotto dal salario, anche se il datore di lavoro non ha versato tale somma alla Confederazione.
FSSC: il sistema attuale è più equo visto che viene operato un conteggio tra le spese cagionate e la garanzia.
AI, AR: va garantito che con siffatta nuova regolamentazione del contributo speciale venga soppressa la preparazione sinora estremamente disagevole e amministrativamente onerosa dei rendiconti sulle prestazioni assistenziali già percepite. Quanto precede deve in particolare valere anche per prestazioni riscosse secondo il diritto previgente nonché per quelle percepite durante il periodo di ammissione provvisoria.
Art. 91 cpv. 1-3, 4bis (nuovo) e 5 Altri sussidi
1 e 2Abrogati (cfr. art. 88 e 89 AP-LAsi)
3La Confederazione può versare sussidi a istituzioni che prendono a carico persone traumatizzate che soggiornano in Svizzera sulla base della presente legge.
4bis La Confederazione si assume le spese per l'esame genetico necessario nell'ambito del ricongiungimento familiare giusta l'articolo 51 capoverso 4.
5Abrogato.(cfr. art. 88 e 89 AP-LAsi)
Pro Piuttosto pro Piuttosto contro Contro
BS capoverso 3 capoverso 4bis capoverso 4bis AI, AR, SZ, TG, UR, IFPD
ZH, OSAR, FMH,
OSAR
CRS
AI, AR, SZ, TG, UR, ZH, OSAR, FMH, CRS: capoverso 3: la „disposizione potestativa“ va sostituita con una „disposizione cogente“.