Rapporto sui risultati
Consultazione 2001/17: Legge sull'asilo, revisione parziale · 73 pagine
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Art. 97 Comunicazione di dati personali allo Stato d'origine o di provenienza
1 È vietato comunicare allo Stato d’origine o di provenienza dati personali relativi a un richiedente l’asilo, un rifugiato riconosciuto o a una persona bisognosa di protezione, qualora una tale comunicazione metta in pericolo la persona interessata
o i suoi congiunti. È vietato comunicare dati relativi alla domanda d'asilo.
2 L'autorità competente per l'organizzazione della partenza può, allo scopo di procurarsi i documenti di viaggio necessari all’esecuzione della decisione d'allontanamento, prendere contatto con le autorità dello Stato d’origine o di provenienza se:
a. è data una decisione d'allontanamento eseguibile;
b. è stata ordinata una carcerazione in vista dello sfratto giusta l'articolo 13b della LDDS; o c. è data una decisione di non entrata nel merito di prima istanza giusta gli articoli 32 capoverso 2 lettere a-c ed e o 33-35a.
3 In vista dell’esecuzione di un allontanamento verso lo Stato d’origine o di provenienza, l’autorità incaricata dell’organizzazione della partenza può comunicare alle autorità estere i dati seguenti:
a. generalità (cognome, nome, pseudonimi, data di nascita, sesso, nazionalità, ultimo indirizzo nello Stato d’origine o di provenienza) della persona interessata ed eventualmente dei congiunti;
b. indicazioni relative al passaporto o ad altri documenti d'identità;
c. se del caso impronte digitali e fotografie;
d. altri documenti necessari per accertare l'identità di una persona, quali licenza di condurre o atto di nascita;
e. indicazioni sullo stato di salute, nella misura in cui siffatta comunicazione sia nell’interesse della persona interessata;