Rapporto sui risultati
Consultazione 2001/19: Codice di procedura penale · 113 pagine
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6. Titolo secondo: Autorit‡ penali (art. 13-113)
Il presente titolo verte sullíordinamento giudiziario. Líintroduzione di un tribunale delle misure coercitive, la facolt‡ di demandare a un tribunale monocratico (giudice unico) líesercizio della giurisdizione di prima istanza e, infine, líistituzione di uníautorit‡ di ricorso incontrano sostanzialmente l'approvazione degli interpellati. Si scontra invece con una critica diffusa la delimitazione delle competenze. Quanto agli altri capitoli, si propongono in prevalenza emendamenti di carattere puntuale.
6.1 Capitolo 1: Poteri (art. 13-27; n. 1.3ñ1.6 e 9.1 del questionario)
Le norme generali di questo capitolo (art. 13-15) hanno suscitato pochi commenti109, mentre gli articoli successivi, che designano le diverse autorit‡ penali, hanno dato adito a reazioni di entit‡ variabile. Se riguardo alle disposizioni concernenti la polizia, la procura pubblica e líautorit‡ di contravvenzione penale (art. 16-21) non si registra praticamente alcun commento, allíinfuori di qualche osservazione isolata molto specifica110, numerosi sono invece gli appunti formulati a proposito dellíordinamento giudiziario (art. 22-27).
6.1.1 Tribunale delle misure coercitive, art. 22 (n. 1.4 del questionario)
BenchÈ líintroduzione del tribunale delle misure coercitive comporti complicazioni processuali e costi supplementari111, la stragrande maggioranza degli interpellati in linea di massima líapprova e la reputa una scelta oculata oltre che una necessit‡112. Vi Ë nondimeno chi non manca di osservare che se la scelta fosse caduta su un altro modello di perseguimento penale, sarebbe stato possibile rinunciare a questa innovazione113.
Líaspetto su cui convergono le critiche Ë quello della competenza, oggetto di numerose proposte di emendamento. Una chiara maggioranza insorge contro il fatto che il tribunale delle misure coercitive assuma un ruolo di autorit‡ ricorsuale (art. 22 cpv. 1 lett. b); propone di limitarne la competenza al potere di disporre il carcere preventivo e di sicurezza e casomai ad altre misure coercitive (lett. a)114. Anche per quanto concerne questíultima competenza, di per sÈ indiscussa, taluni reclamano ulteriori restri-
109 Ad art. 15: CFPD, CSDP (rappresentazione equilibrata dei due sessi in seno alle autorit‡ penali); BS: possibilit‡ per i Cantoni di istituire autorit‡ penali comuni); SSR (riservate le disposizioni cantonali pi˘ estensive riguardanti il segreto redazionale degli operatori dei media); SUISA (se una legge federale prevede uníistanza cantonale unica per le azioni civili, anche per il perseguimento penale bisognerebbe attribuire la competenza a un unico ministero pubblico e a un unico tribunale).- Ad art. 15 vedasi anche sopra, al punto 4.3. 110 Come ad esempio la proposta di fondere gli art. 16 e 17 in uníunica disposizione (BE, SO, SG, TG, CSCPC), o allíart. 19 la proposta di menzionare il decreto di non luogo a procedere (TG, ZH). 111 AR, JU, SH, VD, PLS. 112 Ma vi sono interpellati che la disapprovano apertamente: GR, Polizia VD, Polizia Losanna, Polizia SG. 113 FR, JU, NE, TG, VD.- Approvazione indipendente dalla scelta del modello: BL, PES. 114 AI, BS, BE, GL, LU, OW, SH, SZ, SO, SG, VD, ZG, ZH, PPD, PLS, SSDP, CAIS, KKPS, SPA.