Rapporto sui risultati
Consultazione 2002/24: Disegni del secondo pacchetto di ordinanze sugli agenti terapeutici · 50 pagine
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Quasi tutte le parti consultate chiedono che venga stralciata la ripetizione dell’articolo 26 capoverso 3 contenuta nel capoverso 3 del presente articolo.
Art. 30 Requisiti posti agli organi di controllo e riconoscimento
La Cooperativa appenzellese degli allevatori suini, ASR, GalloSuisse, LOBAG, USC, UCS e Suisseporcs chiedono che venga stralciato l’articolo 30 e che venga prevista una disciplina analoga a quella dell’articolo 177 segg. della legge sull’agricoltura. Inoltre ritengono che per l’esecuzione nelle aziende agricole con allevamento di bestiame da reddito non si debbano creare nuove organizzazioni di controllo e che la creazione di appositi ispettorati dei medicamenti per uso veterinario vada respinta.
LU, NW e SZ vorrebbero una formulazione che precisi per quali organi di controllo valgono i requisiti menzionati nei capoversi da 1 a 4, se soltanto per gli ispettori degli studi veterinari o anche per quelli delle aziende con animali da reddito. Tutte le parti summenzionate danno per scontato che i “controlli blu” restino invariati.
Cpv. 1
OW, SH, UR criticano che in questo capoverso venga fatta una differenziazione incomprensibile: per gli organi preposti al controllo delle aziende di commercio al dettaglio di medicamenti veterinari è richiesto un accreditamento, mentre quelli preposti ai controlli nel settore dei medicamenti per uso umano non devono essere accreditati. Anche TI e KAV ritengono esagerato il requisito e AG vorrebbe che venga statuito soltanto che si debba aspirare ad un accreditamento.
Cpv. 2
FR si chiede che cosa si intenda per “qualifica sufficiente”.
Cpv. 4
AI, AR NW, SG, SZ, ZG, ZH e il veterinario dei due Cantoni di Appenzello criticano il doppio controllo degli ispettorati cantonali da parte di due uffici federali e ritengono che ciò sia insostenibile dal punto di vista finanziario.
Sezione 2: Requisiti in materia di trattamento di dati sul consumo di medicamenti veterinari
Art. 31 Obbligo di comunicazione
AG, BL, BS, GR, JU, LU, NW, OW, SG, SH, SZ, TG, ZG, il veterinario del Cantone BL e il veterinario del Cantone JU esigono condizioni unificate in tutti e tre i capoversi nel senso che la comunicazione deve avvenire comunque solo se l’Istituto ne fa richiesta.
Cpv. 1
AB, l’Associazione dei farmacisti del Cantone Basilea-Campagna e SSF propone di aggiungere che ne sono esclusi i medicamenti veterinari non soggetti a prescrizione, nonché quelli omologati per animali sportivi e domestici.
Cpv. 2
FR e JU chiedono che questo capoverso venga stralciato poiché il suo contenuto è già compreso nel capoverso 1.