Rapporto sui risultati

Consultazione 2002/24: Disegni del secondo pacchetto di ordinanze sugli agenti terapeutici · 50 pagine

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tutt’al più fornitori riconosciuti di servizi nel settore delle cure medico-sanitarie, ma non nel settore dei medicamenti. GE, NE, TI e KAV chiedono che per quei Cantoni che non conoscono la dispensazione di preparati della categoria C da parte di droghieri non venga creato l’obbligo di introdurla. SG propone di rinunciare all’eccezione di cui al capoverso 1 lettera a. Per ZG il disciplinamento è troppo rigido: sarebbe invece più opportuno tenere conto delle possibilità d’accesso ad una farmacia pubblica o ad uno studio medico con farmacia privata. Antistress, ebi-pharm, Heidak, Herbamed, Pharma Bellavista, Schmidt-Nagel, Serolab, Spagyros, SVKH, WALA e Weleda vogliono che nelle località sprovviste di farmacia pubblica le drogherie continuino ad essere autorizzate a dispensare prodotti della categoria di vendita C.

L’associazione dei farmacisti del Cantone TG chiede che si rinunci all’eccezione di cui al capoverso 1 lettera b. Il Sorvegliante dei prezzi ritiene che la densità normativa sia eccessiva. Per l’ASD la regolamentazione non può essere accettata nella forma proposta: i criteri scelti sono troppo restrittivi, burocratici, contrari allo spirito del federalismo e non sono a norma di legge. Una mera valutazione in base al grado di raggiungibilità non è soddisfacente e limita l’autonomia dei Cantoni accettata dal Parlamento. Inoltre non vi deve essere disparità di trattamento dei droghieri all’interno del Cantone, che all’occorrenza sarebbero anche disposti ad assolvere un corso di formazione complementare per la dispensazione di preparati della categoria C. Al parere dell’ASD aderiscono in linea di principio: ApA, ASSGP, le associazioni dei droghieri dei Cantoni AR, FR, HVS, SZ/GL, Interpharma, Pulsus, SSIC e VIPS. Il Centre Patronal ritiene pericolosa la competenza allargata in materia di dispensazione, poiché i droghieri non hanno una formazione sufficiente per dispensare preparati della categoria C.

Art. 27b Droghieri non titolari del diploma federale

BE ritiene che sia errato subordinare la competenza di dispensazione ad uno speciale corso postdiploma presso l’Ecole supérieure de droguerie, e chiede che il primo periodo del capoverso 1 venga riformulato nel senso che i droghieri non titolari del diploma federale devono continuare ad essere autorizzati a dispensare medicamenti se sono in grado di fornire la prova di disporre di formazione e perfezionamento sufficienti. SG chiede che l’articolo venga stralciato poiché spetta ai Cantoni disciplinare la gestione di una drogheria. GalloSuisse, USC e UCS sono contrari ad entrambe le varianti. L’associazione dei droghieri del Cantone VD critica che la disposizione vada oltre la base legale della LATer.

TI può dichiararsi d’accordo sia con la proposta principale che con la variante. FR, GE, NW, OW, SZ, UR e talune associazioni cantonali dei farmacisti (TI, SZ) preferiscono invece la proposta principale.

AG, AI, AR, BE, BL, GL, GR, JU, LU, NE, SH, VS, ZG, ZH, Antistress, l’associazione dei farmacisti del Cantone BS, ASSGP, le associazioni dei droghieri dei Cantoni AR, FR e SZ/GL, ebi-pharm, GRIP, Heidak, Herbamed, HVS, Interpharma, IPK, KAV, Pharma Bellavista, Pharmaforum, ASSM, SSF, Schmidt-Nagel, SSIC, ASD, Serolab, Spagyros, SVKH, VIPS e WALA preferiscono invece la variante. AR, LU, ZG, ASSGP, le associazioni dei droghieri dei Cantoni AR, FR e SZ/GL, Interpharma, SSIC, ASD, SVKH e VIPS chiedono che venga stralciato l’ultimo periodo del capoverso 1. GL e GR non ritengono giustificata l’esclusione della competenza allargata in materia di dispensazione di medicamenti per i droghieri non titolari del diploma federale che hanno frequentato un corso di perfezionamento in farmacoterapia. JU esige una soluzione pragmatica per i droghieri con lunga esperienza professionale. VD sostiene la variante per i droghieri titolari del diploma federale che hanno meno di 15 anni d’esperienza professionale ed è dell’avviso che quelli con più di 15 anni d’esperienza professionale debbano essere autorizzati a dispensare medicamenti (art. 95 cpv. 6 LATer).

Art. 27c Dispensazione di medicamenti non soggetti a prescrizione medica

In generale, si lamenta una violazione della ripartizione delle competenze tra Confederazione e Cantoni, come è prevista dalla LATer. NW, OW, SH, SZ, UR e ZH ritengono che sia illogico e non oggettivamente giustificabile che i medicamenti veterinari soggetti a prescrizione medica devono essere conformi a prescrizioni omogenee della Confederazione, mentre per i medicamenti per uso umano soggetti a prescrizione medica vigono prescrizioni cantonali e quindi disomogenee. AVKZ, talune associazioni cantonali dei farmacisti (BL, BS) e SSF sono del parere che solo le farmacie debbano essere