Rapporto sui risultati

Consultazione 2002/24: Disegni del secondo pacchetto di ordinanze sugli agenti terapeutici · 50 pagine

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zione non sono ancora scaduti i termini d’attesa. Viene chiesto di precisare che il termine d’attesa non deve essere scaduto per l’animale intero, ma solo per le parti di animale interessate.

AG, LU, NW, OW, SG e SZ propongono di aggiungere anche la possibilità di provare l’assenza di residui.

Cpv. 2

AG, AI, AR, BL, BS, FR, LU, NW, SG, SH, SO, SZ, il veterinario dei due Cantoni di Appenzello, il veterinario del Cantone BL e SVS chiedono che in un decreto specifico vengano stabilite le modalità di smaltimento del latte che non può essere utilizzato quale foraggio. FR, JU, il veterinario del Cantone JU e la Fenaco esigono pure che questa disposizione venga precisata in tal senso.

TG, ASR, USC, SVS e R. Müller esigono che il latte possa essere utilizzato come foraggio, ma che per gli animali foraggiati debba valere il termine d’attesa del medicamento veterinario utilizzato o viceversa, che in caso di utilizzazione di un medicamento veterinario con termine d’attesa, il latte non possa essere utilizzato come foraggio se gli animali vengono macellati prima della scadenza dei termini d’attesa per carne e organi relativi al medicamento veterinario contenuto nel latte.

Antistress, ebi-pharm, Heidak, Herbamed, Pharma Bellavista, Schmidt-Nagel, Serolab, Spagyros, SVKH, WALA e Weleda propongono che le prime tre mungiture debbano essere eliminate soltanto nel caso in cui non siano stati utilizzati medicamenti veterinari della medicina complementare.

Capitolo 4: Obbligo di tenere un registro e obbligo di registrazione

Sezione 1: Obbligo di tenere un registro

Art. 20 Principio

Lett. a

AB, l’Associazione dei farmacisti del Cantone Basilea-Campagna, ASSM e SSF chiedono che l’obbligo di tenere un registro venga limitato a chi è autorizzato a dispensare medicamenti veterinari ad animali da reddito.

Lett. b

La SVS propone un’aggiunta secondo cui ha l’obbligo di tenere un registro chi detiene animali da reddito o animali destinati alla produzione di derrate alimentari.

Art. 21 Oggetto del registro

AG, AI, AR, BL, BS, LU, NW, OW, SG, SH, SZ, ZH, il veterinario dei due Cantoni di Appenzello e il veterinario del Cantone BL chiedono che venga aggiunto un capoverso 2 che prescriva l’obbligo di tenere un registro di cui all’art. 22 per intero quando vengono assistiti animali da reddito, mentre preveda un obbligo di tenere un registro giusta l’art. 22 senza il capoverso 1 lettera c e il capoverso 4, qualora vengano assistiti esclusivamente animali domestici.

L’Unione dei contadini friburghesi vorrebbe stralciare integralmente questa disposizione poiché il “bulletin vétérinaire” da essa proposto contiene già tutte queste informazioni e dovrebbe quindi essere sufficiente.

L’Associazione dei farmacisti del Cantone Basilea-Città critica in questa sede che non si sia tenuto conto del ruolo dei farmacisti a causa dell’assenza di una distinzione fra prescrizione e dispensazione.

Lett. a

La SVS chiede la limitazione ai medicamenti veterinari soggetti a prescrizione per animali da reddito.