Rapporto sui risultati

Consultazione 2002/24: Disegni del secondo pacchetto di ordinanze sugli agenti terapeutici · 50 pagine

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Cpv. 1

BL, BS, LU, NW, OW, SG, SH, SZ e ZH propongono che gli animali enumerati non possano essere abbattuti né elaborati, siccome ad es. per il pollame avviene che i controlli non vengano effettuati al momento della macellazione ma solamente durante la lavorazione.

Cpv. 2

AI, AR, GL, GR, SG, TG, il veterinario dei due Semicantoni di Appenzello e SVS chiedono che i costi dei controlli ufficiali dei residui siano accollati al detentore degli animali.

4.2 Ordinanza concernente l’assicurazione della qualità nella produzione lattiera

Art. 16 Medicamenti destinati al trattamento delle vacche asciutte

AG, AI, AR, BL, GL, GR, LU, NW SH, SZ, TG, ZH e il veterinario dei due Semicantoni di Appenzello chiedono che il contenuto dell’articolo 16 venga trasferito nell’OMvet poiché esso è contrario all'articolo 19 capoverso 1 OMvet.

4.3 Ordinanza concernente l’impiego di medicinali per animali destinati alla produ-

zione di derrate alimentari

FR, GE, VD e KAV lamentano la scarsa chiarezza delle definizioni e del contenuto delle due liste e fanno notare che non è evidente la differenza fra le liste.

4.4 Ordinanza sui medicamenti, OM, compresa la modifica del diritto vigente

4.4.1 Ordinanza sui medicamenti, OM

Osservazioni di carattere generale

Diverse parti ritengono difficile esprimere un parere definitivo in merito all’OM dal momento che non sono state ancora emanate ordinanze importanti (disposizioni sui medicamenti della medicina complementare, sui preparati farmaceutici speciali, sui preparati delle farmacie ospedaliere e sulle definizioni delle quantità e le omologazioni ad esse correlate da parte di Swissmedic). AR critica che l'avamprogetto di ordinanza è in contrasto con alcune disposizioni della Confederazione, ad es. con quelle riguardanti la dispensazione diretta nella legge federale sull’assicurazione malattie: mentre nella LAMal la dispensazione diretta sia disciplinata in modo relativamente libero, nell'avamprogetto dell’OM si intende introdurre ora una linea molto restrittiva rispetto alla lista C. GL e GR lamentano la scarsa armonizzazione con l’OMvet. I controlli nel settore dei medicamenti per uso umano sono meno severi e andrebbero adeguati a quelli previsti dall’OMvet. ApA e Pulsus criticano il privilegiamento dei farmacisti rispetto ai medici dispensanti e ai droghieri e chiedono un’argomentazione che non influisca sulla concorrenza e la parità di trattamento di tutti i canali di dispensazione. ASSGP, Interpharma, SSIC e VIPS auspicano che nell’articolo 1 capoverso 1 lettera f il termine “vigilanza” venga sostituito con “farmacovigilanza”, in adeguamento al diritto comunitario. L’associazione dei droghieri del Cantone SZ/GL constata che l'avamprogetto contiene un disciplinamento più restrittivo di quella previsto dalla legge. La GSASA vuole introdurre l’obbligo di pubblicare le decisioni d’omologazione analogamente alla prassi dell’Agenzia europea di valutazione dei medicinali. La GZA ritiene che dopo la scadenza del periodo transitorio l’elencazione prevista nell'avamprogetto dei gruppi di persone e delle categorie professionali autorizzati a dispensare medicamenti non soggetti a prescrizione medica o ad utilizzare i medicamenti soggetti a prescrizione equivarrebbe ad un divieto di esercitare la professione per i dentisti riconosciuti dall’autorità cantonale del Cantone AR, divieto che non è giustificato né dalla LATer né dalla legge sul mercato interno. Ciò non avrebbe conseguenze fatali solo per i dentisti stessi, ma anche per la popolazione del Cantone AR, dal momento che non sarebbe più garantita l’assistenza dentistica di base. Merz osserva che nel caso del Cantone AR la Confederazione interferisca fortemente in un sistema sanitario tradizionalmente liberale che funziona da anni in modo ineccepibile. Pertanto andrebbe dato ascolto alle professioni interessate e alle loro richieste. Le CPS lamentano la densità normativa.