Rapporto sui risultati
Consultazione 2002/24: Disegni del secondo pacchetto di ordinanze sugli agenti terapeutici · 50 pagine
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Capitolo 6: Disposizioni finali
Art. 34 Disposizione transitoria
Cpv. 1
ZH si chiede chi provvede ad eseguire i controlli invece del Cantone nel caso in cui un ispettorato non venga riconosciuto dall’Istituto; SSIC chiede che venga stralciato il capoverso 1 in quanto il relativo contenuto è già compreso nel capoverso 2.
Cpv. 2
La SVS chiede che l’ordinanza entri in vigore solo quando gli organi di controllo soddisfano i requisiti di cui all’articolo 30, il che dovrebbe avvenire quanto prima, ma al più tardi cinque anni dall’entrata in vigore dell’ordinanza.
Cpv. 3
L’Ufficio del consumo critica che la questione della medicina complementare venga affrontata per la prima volta solo in questo capoverso.
Cpv. 4
La SVS chiede che questo capoverso venga stralciato, altrimenti verrebbe lasciato campo libero alla revisione di gruppo e quindi sarebbe prevedibile che in futuro molti medicamenti veterinari urgentemente richiesti non saranno più omologati. Anche ASR e USC chiedono che venga stralciato il capoverso 4, poiché le indicazioni sui foraggi misti omologati per le premiscele per foraggi medicinali possono essere semmai inserite soltanto nell’ambito di una nuova registrazione. FR vorrebbe una disciplina più restrittiva per prevenire l’abuso. L’Associazione veterinari dell’Argovia e Vital AG chiedono che vi debba essere compreso solo il processo di lavorazione previsto poiché non è possibile eseguire tutti gli esami richiesti sulla compatibilità con tutti i foraggi misti. La SVVF ritiene che il periodo transitorio sia troppo breve poiché è difficile che la revisione di gruppo venga conclusa entro tale termine.
4.1.2 Ordinanza sull’igiene delle carni del 1° marzo 1995
Art. 18 Obbligo di notifica
AG, AI, AR, BL, BS, GR, LU, NW, SG, SH, SZ, TG, ZG, ZH e il veterinario dei due Cantoni di Appenzello vorrebbero che venga precisato che l’OIgC continua ad essere applicabile solo per l’invio a macellazione dell’animale, mentre l’articolo 18 OMvet trova applicazione solo per il trasferimento dell’animale ad un altro detentore.
Cpv. 1
Gli stessi Cantoni propongono una soluzione secondo cui al momento del controllo delle entrate si deve attestare che l’animale non si è ammalato né si è ferito nei dieci giorni che precedono la macellazione, che tutti i periodi d’attesa (per i singoli organi commestibili) dopo un trattamento con medicamenti veterinari sono scaduti al momento della macellazione e che l’animale non è stato alimentato con foraggi contenenti sostanze attive che possono produrre residui nelle carni. Il controllo delle entrate è tenuto a segnalare senza indugio al controllore delle carni il mancato rilascio dell’attestato da parte del detentore di animali o le eventuali irregolarità riscontrate. SVS, l’Associazione veterinari dell’Argovia e Vital AG chiedono che venga stralciata la lettera c poiché non è comprensibile il motivo per cui si parli solo delle sostanze attive contenute nei foraggi; inoltre si deve notificare ogni animale che è stato trattato con foraggi medicinali, il che rappresenta una discriminazione giuridica dei foraggi medicinali rispetto ad altre forme di medicamenti veterinari.
Art. 20 Divieto di macellazione
GL, GR, SG, TG, SEG e SGP esigono che non possano essere immesse nella catena alimentare solamente le parti di animale contenenti residui perché il termine d’attesa relativo all’organo in questione dell’animale non è ancora scaduto. L’articolo 20 deve essere riveduto in tal senso.