Rapporto sui risultati

Consultazione 2002/24: Disegni del secondo pacchetto di ordinanze sugli agenti terapeutici · 50 pagine

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autorizzate a dispensare i medicamenti non soggetti a prescrizione medica della categoria C. Alla fine si dovrebbero comunque elencare le situazioni eccezionali (analogamente all’art. 27a). Inoltre è violata la distinzione tra i compiti di prescrizione/dispensazione (problema della dispensazione diretta). Pharmaforum chiede che la disposizione venga stralciata integralmente poiché non sussistono ancora le condizioni legali per il diritto alla dispensazione previsto. La SSF chiede che venga aggiunto un nuovo capoverso secondo cui i punti di vendita necessitano di un’autorizzazione cantonale e i Cantoni devono eseguire controlli periodici.

Cpv. 1 lett. a

AR fa presente che nel settore della medicina complementare esistono anche altre professioni regolamentate dai Cantoni, la cui mancata registrazione equivarrebbe di fatto ad un divieto di esercitare la professione per i professionisti interessati. AI fa notare una contraddizione all’articolo 25 capoverso 5 LATer, secondo cui i Cantoni possono autorizzare le categorie professionali con una formazione riconosciuta a livello cantonale a dispensare medicamenti OTC. L’intenzione della LATer è di autorizzare i Cantoni al riconoscimento della formazione. Le disposizioni riguardanti categorie professionali future ancora da definire non devono essere attuate a scapito delle professioni esistenti e consolidate. NVS e VKH ritengono che anche i naturopati e i guaritori naturali esercitanti legalmente la loro professione nel settore della medicina complementare debbano continuare ad essere autorizzati a dispensare medicamenti. Antistress, ebi-pharm, Heidak, Herbamed, Pharma Bellavista, Schmidt-Nagel, Serolab, Spagyros, SVKH e WALA chiedono che vengano create delle disposizioni transitorie, che consentano eventualmente anche durante il periodo transitorio nuove autorizzazioni da parte dei Cantoni. BE, BS, FR, JU, SO, VD, VS, ZG, talune associazioni cantonali dei farmacisti (TG, SZ, VS), ASSGP, Interpharma, ASSM, SSIC, AMCS e VIPS ritengono che le persone titolari di un diploma federale in un settore della medicina complementare vadano cancellate dall’elenco per i seguenti motivi: tale formazione non è ancora regolamentata a livello federale, ne risulta una disparità di trattamento rispetto agli operatori sanitari e sussiste il rischio di una dispensazione illimitata e di una carenza di controllo sull’origine e sulla possibilità di risalire a tali medicamenti. Secondo Santésuisse la dispensazione da parte di medici complementari non deve avvenire a scapito dell’assicurazione base obbligatoria. FR, VD, VS e NVS esigono che debba spettare ai Cantoni la competenza di definire le persone autorizzate a dispensare medicamenti. BE, GE, NE, SG, TI, GSASA, Pharmalex e KAV chiedono che vengano inserite le disposizioni cantonali che disciplinano la dispensazione diretta. Secondo AG la dispensazione da parte della persona che prescrive contravviene al divieto cantonale di dispensazione diretta. BE e GRIP vogliono tuttavia permettere eventualmente ai medici complementari di dispensare medicamenti specifici non soggetti a prescrizione medica, ad es. se non sono disponibili nelle farmacie e drogherie e se l’Istituto appronta una lista di tali medicamenti. NVS chiede che anche in futuro i medici complementari debbano poter dispensare in ogni Cantone tutti i preparati della categoria C nell’esercizio della loro professione. Weleda chiede che le persone che fino all’entrata in vigore dell’OM sono in possesso di un’autorizzazione cantonale per la dispensazione di medicamenti siano equiparate ai futuri titolari di un diploma federale in medicina complementare.

Cpv. 1 lett. b

BS e l’associazione dei farmacisti del Cantone BL sono dell’avviso che la dispensazione di medicamenti da parte di commerci zoologici e di apicoltura debba essere disciplinata nell’OMvet. La SSF non ha nulla da obiettare al fatto che nei commerci zoologici e di apicoltura degli specialisti con formazione adeguata ricevano una tale competenza, ma fa notare che si rischierebbe di creare un precedente se la competenza di dispensazione non fosse più subordinata alla formazione di uno specialista e se i “commerci” in genere fossero giudicati competenti per la dispensazione.

Cpv. 2

Varie parti chiedono una formulazione più precisa: “…pesci ornamentali, uccelli ornamentali, anfibi e rettili…”.

Cpv. 3

BE ritiene doverosa una precisazione della forma (ordinanza, decisione generale od ordinanza amministrativa) in cui deve avvenire la “definizione”. ZG critica che l’Istituto definisce “i medicamenti”, mentre l’articolo 25 capoverso 3 LATer parla di “categorie di medicamenti”. In tal modo viene oltrepassata la competenza del Consiglio federale.