Rapporto sui risultati
Consultazione 2002/24: Disegni del secondo pacchetto di ordinanze sugli agenti terapeutici · 50 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 27Fedlex · Rapporto sui risultati
GE, JU, NE, VD, VS, PLANeS e KAV chiedono che nell’elencazione delle persone autorizzate a dispensare medicamenti figurino anche i consultori familiari affinché essi possano dispensare la “pillola del giorno dopo”. Inoltre varie parti chiedono che nell’elenco figurino anche le levatrici, gli igienisti dentali, i samaritani diplomati e le infermiere scolastiche. La GZA vuole – almeno nel senso di una disposizione suppletiva – che all’elenco vengano aggiunte le persone abilitate dal diritto sanitario cantonale ad esercitare la professione di dentista nell’ambito dell’attività medica autorizzata. SBAO e ASO chiedono che vengano aggiunti i negozi degli ottici optometristi.
Art. 27d Utilizzazione di medicamenti soggetti a prescrizione medica
AG vuole subordinare l’utilizzazione ad una prescrizione medica scritta oppure ad uno schema terapeutico scritto, firmato e approvato da un medico. L’associazione dei farmacisti del Cantone VS ritiene importante che le persone menzionate possano procurarsi medicamenti soggetti a prescrizione medica solamente tramite prescrizione medica o tramite l’operatore sanitario sorvegliante. BE e BL propongono invece di precisare che l’utilizzazione dei medicamenti avviene senza prescrizione medica. BE chiede che il titolo venga completato con l’aggiunta “senza prescrizione medica”. GE, NE, KAV, PS e USS rimandano alla competenza disciplinatoria dei Cantoni. La NVS propone che la Confederazione, una volta definiti i requisiti di base, deleghi ai Cantoni il compito di definire concretamente la formazione adeguata, poiché tale procedura ha dato buoni risultati, ad es. nel caso dei naturopati e dei dentisti che dispongono di un’autorizzazione cantonale all’esercizio della professione. ASSGP, Interpharma, SSIC e VIPS ritengono che in un capoverso aggiuntivo si debbano regolamentare le condizioni per il rilascio di autorizzazioni eccezionali e la definizione dei medicamenti. Il Sorvegliante dei prezzi dubita che la delega di competenza ai Cantoni per competenza di dispensazione limitata regionalmente sia in sintonia con la legge sul mercato interno.
Cpv. 1
GE, JU, NE, TI e KAV chiedono che all’elenco vengano aggiunti anche gli infermieri indipendenti. JU, TI e PS chiedono che vengano inseriti i consultori familiari. La GZA esige che nell’elenco figurino anche le persone abilitate dal diritto sanitario cantonale ad esercitare la professione di dentista nell’ambito dell’attività medica autorizzata. La SCG esige che nel primo periodo venga statuita la riserva dell’articolo 4 lettera b dell’ordinanza sulle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. La FSL non è d’accordo che la possibilità di utilizzare i medicamenti sia limitata all’ambito dell’esercizio della professione. I Cantoni dovrebbero essere obbligati a rilasciare alle levatrici un’autorizzazione per l’utilizzazione di medicamenti soggetti a prescrizione medica.
Lett. b
GE, NE, SG, VS, GRIP, KAV e AMCS chiedono che vengano cancellate le persone titolari di un diploma federale in un settore della medicina complementare, che sono autorizzate soltanto a dispensare medicamenti non soggetti a prescrizione medica. Inoltre tale formazione non è ancora regolamentata a livello federale. AR chiede che l’articolo 27d capoverso 1 lettera b venga formulato analogamente all’articolo 27c capoverso 1 lettera a. BE ritiene che i medici complementari debbano essere cancellati oppure che si debbano definire contenuti oggettivi riguardo alla loro formazione. JU fa presente che si dovrebbe regolamentare anche l’utilizzazione dei medicamenti non soggetti a prescrizione medica. Ne sarebbero interessate ulteriori categorie professionali (ad es. i fisioterapisti). Pharmalex propone di rimandare alle prescrizioni cantonali oppure di attendere il disciplinamento federale. Svanah e VKH ritengono che anche i naturopati e i guaritori naturali esercitanti legalmente la loro professione nel settore della medicina alternativa e complementare debbano continuare ad essere autorizzati a dispensare medicamenti.
Lett. c
Per BE non è chiaro per quale motivo per gli igienisti dentali non sia richiesto un diploma e a quali diplomi ci si riferisca nelle lettere a, d ed e.
Lett. d
VS, GRIP e KAV chiedono che dall’elenco vengano cancellati i chiropratici poiché la base per il loro diritto alla dispensazione è disciplinata nella LAMal. FR, GE, JU e NE motivano la cancellazione dei chiropratici con il fatto che essi sono solo autorizzati a prescrivere ma non ad utilizzare i medicamenti.