Rapporto sui risultati
Consultazione 2002/24: Disegni del secondo pacchetto di ordinanze sugli agenti terapeutici · 50 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 31Fedlex · Rapporto sui risultati
propongono una precisazione del titolo: “Importazione di medicamenti non omologati in Svizzera”. Inoltre viene chiesto l’inserimento di un nuovo capoverso secondo cui i Cantoni sono tenuti a notificare periodicamente all’Istituto i nominativi delle persone che sono state autorizzate a importare medicamenti pronti per l’uso non omologati in Svizzera e la data in cui è stata rilasciata l’autorizzazione.
Cpv. 1
BL, GE, JU, NE, TI, VS, USS, PS e KAV propongono di inserire i medicamenti a scopi di doping. SSF e SSSP chiedono che venga precisato che una persona singola può importare medicamenti per l’uso proprio, ma che l’acquisto per corrispondenza deve adempire i requisiti di cui all’articolo 27 LATer.
Cpv. 2
A livello generale viene espressa la richiesta di semplificare considerevolmente la procedura. Le associazioni dei droghieri dei Cantoni AR e FR, HVS e ASD propongono di menzionare oltre agli operatori sanitari anche gli “specialisti nell’ambito delle loro competenze di dispensazione”. AI, AR, NW, OW, UR e SZ sono dell’avviso che il campo di applicazione vada esteso ad una cerchia di pazienti o ad un effettivo di animali onde contenere entro limiti ragionevoli gli oneri d’esecuzione. ZH è dell’opinione che l’autorizzazione cantonale debba valere solo per i medicamenti per uso umano e che l’Istituto debba rilasciare autorizzazioni speciali per i medicamenti veterinari.
AI, AR, GL, GR, JU, UR, SG, VS e ZH accolgono con favore la restituzione della competenza di autorizzazione ai Cantoni, ma alle seguenti condizioni: nessuna necessità di autorizzazione in caso di importazione da Paesi con sistemi di omologazione paragonabili, importazione tramite grossisti, gestione di un database centralizzato da parte di Swissmedic (si veda oltre la proposta della KAV), indennizzo finanziario. AR è dell’avviso che alle cerchie autorizzate in virtù della LATer o di un’ordinanza vada consentito, nell’ambito della loro competenza di dispensazione/utilizzazione, di presentare domande di autorizzazioni speciali. Riguardo alle autorizzazioni speciali per medicamenti veterinari si deve introdurre una disposizione transitoria poiché i veterinari cantonali sono già molto impegnati. AG, BL, FR, GE, LU, NE, SH, SO, VD, GSASA e KAV sono invece contrari alla restituzione della summenzionata competenza ai Cantoni. Motivo: oltrepasserebbe le capacità in termini di risorse umane di molti Cantoni e comporterebbe notevoli aumenti dei costi. BS acconsente alla restituzione solo a condizione che al tempo stesso venga fissato anche un congruo indennizzo finanziario alle autorità cantonali. UR propone di sostituire il termine “autorità di vigilanza cantonale” con “Cantone”. SH, ZG e Santésuisse criticano che non sia definita la nozione di “piccole quantità”. SO non è affatto d’accordo con le autorizzazioni proposte nei singoli casi. ApA ritiene che l’autorizzazione per gli operatori sanitari non sia necessaria.
La KAV propone che nel caso di importazione da parte di un operatore sanitario non è richiesta un’autorizzazione, qualora (cumulativamente)
• esista una prescrizione medica,
• il medicamento sia omologato per la stessa indicazione nell’UE, negli USA o in altri Stati aderenti alla convenzione PIC,
• il medicamento venga importato da un grossista autorizzato,
• il grossista, il farmacista ufficiale o ospedaliero tenga un registro dettagliato dei medicamenti non registrati, e
• i registri siano messi a disposizione delle autorità competenti ai fini di controllo.
Per tutti gli altri medicamenti è necessaria un’autorizzazione di Swissmedic. A questa soluzione hanno aderito in linea di principio: BL, FR, GE, GL, GR, JU, NE, SG, VD, VS, USS, PS, GSASA, Pharmalex e SSSP. Le associazioni dei farmacisti dei Cantoni TG, TI e ZH esigono che soltanto i farmacisti debbano avere il diritto di importare i medicamenti omologati nell’UE, negli USA o negli Stati aderenti alla convenzione PIC senza autorizzazione. ebi-pharm, Heidak, Herbamed, Pharma Bellavista, Schmidt-Nagel, Serolab, Spagyros, SVKH, WALA e Weleda sono dell’avviso che singole persone debbano anche avere la possibilità di conferire al commercio specializzato un mandato (dichiarazione con firma apposta in farmacia o drogheria) specifico per l’importazione di medicamenti.
Talune associazioni cantonali dei farmacisti (BL, BS, SZ, VS), SSF e SSSP ritengono che la distinzione tra singola persona e operatore sanitario sia esagerata e non sostenibile. Gli operatori sanitari dovrebbero essere autorizzati ad importare medicamenti in piccole quantità per il trattamento di pazienti. La SSF propone la seguente soluzione:
1. Principio dell’autorizzazione per i farmacisti ad importare medicamenti pronti per l’uso non omologati in piccole quantità.
2. Per i farmacisti che non rientrano nel n. 1 e altri operatori sanitari è necessaria una disposizio-